Art. 4.
                   Calendario e orario di raccolta

    1.  La  raccolta  delle varie specie di tartufi e' consentita nei
periodi  indicati  dalla legge n. 752/1985, il calendario di raccolta
e'  unico per tutto il territorio regionale, la ricerca e la raccolta
e' consentita anche nelle ore notturne.
    2.  La  giunta regionale con apposito provvedimento disciplina le
procedure  per  la  determinazione  e la variazione del calendario di
raccolta.
    3.  I provvedimenti di variazione del calendario di raccolta sono
pubblicati nel Bollettino ufficiale e sono opportunamente divulgati.