Art. 4. Calendario e orario di raccolta 1. La raccolta delle varie specie di tartufi e' consentita nei periodi indicati dalla legge n. 752/1985, il calendario di raccolta e' unico per tutto il territorio regionale, la ricerca e la raccolta e' consentita anche nelle ore notturne. 2. La giunta regionale con apposito provvedimento disciplina le procedure per la determinazione e la variazione del calendario di raccolta. 3. I provvedimenti di variazione del calendario di raccolta sono pubblicati nel Bollettino ufficiale e sono opportunamente divulgati.