Art. 5.
           Delimitazione della zona geografica di raccolta

    1.  La  delimitazione della zona geografica di raccolta, ai sensi
dell'Art.  7  della  legge n. 752/1985, viene effettuata dalla giunta
regionale sentite le amministrazioni provinciali interessate.
    2.  Per  la  delimitazione  di  particolari  zone  geografiche di
raccolta  gli  enti  delegati  possono  proporre, per i propri ambiti
territoriali, una richiesta motivata con relativa cartografia.