Art. 5. Delimitazione della zona geografica di raccolta 1. La delimitazione della zona geografica di raccolta, ai sensi dell'Art. 7 della legge n. 752/1985, viene effettuata dalla giunta regionale sentite le amministrazioni provinciali interessate. 2. Per la delimitazione di particolari zone geografiche di raccolta gli enti delegati possono proporre, per i propri ambiti territoriali, una richiesta motivata con relativa cartografia.