Art. 6.
              Conservazione del patrimonio tartufigeno

    1.  Ai proprietari o possessori di piante arboree di riconosciuta
capacita'   tartufigena  produttrici  di  Tuber  Magnatum  Pico,  che
gestiscono  terreni  sotto forma di proprieta' o affitto, puo' essere
concessa  un'indennita'  annua  fino  ad un massimo di euro 20,00 per
ogni  soggetto  arboreo  che  si  impegnino a conservare, permettendo
nello  stesso tempo la libera raccolta dei tartufi sul terreno ove lo
stesso  e'  radicato  ai ricercatori in regola con le disposizioni di
cui alla legge n. 752/1985 ed alla presente legge.
    2.  L'indennita'  di  cui  al comma 1, che puo' essere aggiornata
dalla  giunta  regionale con proprio provvedimento, e' concessa dagli
enti delegati.
    3.  La  giunta regionale con apposito provvedimento disciplina le
procedure  per  la  concessione  di  tali  indennita'  e  i  relativi
controlli.