Art. 6. Conservazione del patrimonio tartufigeno 1. Ai proprietari o possessori di piante arboree di riconosciuta capacita' tartufigena produttrici di Tuber Magnatum Pico, che gestiscono terreni sotto forma di proprieta' o affitto, puo' essere concessa un'indennita' annua fino ad un massimo di euro 20,00 per ogni soggetto arboreo che si impegnino a conservare, permettendo nello stesso tempo la libera raccolta dei tartufi sul terreno ove lo stesso e' radicato ai ricercatori in regola con le disposizioni di cui alla legge n. 752/1985 ed alla presente legge. 2. L'indennita' di cui al comma 1, che puo' essere aggiornata dalla giunta regionale con proprio provvedimento, e' concessa dagli enti delegati. 3. La giunta regionale con apposito provvedimento disciplina le procedure per la concessione di tali indennita' e i relativi controlli.