Art. 7. Interventi per lo sviluppo della tartuficoltura 1. In attuazione delle finalita' di cui all'Art. 1, la giunta regionale puo' concedere contributi a favore dei conduttori di tartufaie singoli o associati e dei consorzi volontari di cui all'Art. 8, per i seguenti interventi: a) conservazione e incremento del patrimonio arboreo tartufigeno regionale di cui all'Art. 6; b) contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto e la messa a dimora di piante tartufigene. 2. Gli aiuti per le attivita' di cui al presente articolo e all'Art. 6 sono concessi ai sensi del regolamento (CE) 1860/2004 della commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.