Art. 7.
           Interventi per lo sviluppo della tartuficoltura

    1.  In  attuazione  delle  finalita' di cui all'Art. 1, la giunta
regionale  puo'  concedere  contributi  a  favore  dei  conduttori di
tartufaie  singoli  o  associati  e  dei  consorzi  volontari  di cui
all'Art. 8, per i seguenti interventi:
      a) conservazione    e   incremento   del   patrimonio   arboreo
tartufigeno regionale di cui all'Art. 6;
      b) contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per
cento  della  spesa  ritenuta ammissibile per l'acquisto e la messa a
dimora di piante tartufigene.
    2.  Gli  aiuti  per  le  attivita'  di cui al presente articolo e
all'Art.  6  sono  concessi  ai  sensi del regolamento (CE) 1860/2004
della  commissione,  del  6 ottobre  2004,  relativo all'applicazione
degli  articoli 87  e 88  del  trattato  CE agli aiuti de minimis nei
settori dell'agricoltura e della pesca.