Art. 8.
                         Consorzi volontari

    1. I consorzi volontari di cui all'Art. 4 della legge n. 752/1985
devono  essere  costituiti nel rispetto dell'art. 2602 e seguenti del
codice civile.
    2.  Tali consorzi devono trasmettere all'ente delegato competente
copia  autentica  dell'atto  costitutivo e dello statuto ed ogni anno
una  relazione  sull'attivita'  svolta corredata d copia del bilancio
consuntivo.