Art. 8. Consorzi volontari 1. I consorzi volontari di cui all'Art. 4 della legge n. 752/1985 devono essere costituiti nel rispetto dell'art. 2602 e seguenti del codice civile. 2. Tali consorzi devono trasmettere all'ente delegato competente copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto ed ogni anno una relazione sull'attivita' svolta corredata d copia del bilancio consuntivo.