Allegato III

SCHEMA DI CONVENZIONE, DI CUI ALL'ART. 11 PUNTI 4 E 5, DI INCARICO DI
   CUSTODIA   DEGLI   ANIMALI   TRA   IL  COMUNE  E  LE  ASSOCIAZIONI
   PROTEZIONISTICHE  O  ANIMALISTE  ISCRITTE  ALL'ALBO  REGIONALE CHE
   GESTISCONO RIFUGI PRIVATI

    L'anno il giorno del mese di nella residenza municipale di presso
tra  in  atto  responsabile  del domiciliato per la carica nella sede
comunale   esclusivamente   in   nome   e  per  conto  dell'ente  che
rappresenta,   C.F.      l'Associazione  protezionista  o  animalista
iscritta   all'albo  regionale  al  n.  .......  sezione  di  seguito
denominata  Associazione, nella persona del legale rappresentante pro
tempore  elettivamente domiciliato presso la propria sede in via P.I.
con  rifugio  sanitario/per il ricovero - sito in premesso che l'Art.
11,  punto  4,  della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 recita che
qualora  non  siano  disponibili  idonei  rifugi  sanitari pubblici o
quando   la   capacita'   recettiva   di  quelli  esistenti  non  sia
sufficiente,  i  comuni  singoli o associati possono incaricare della
custodia   dei   cani   catturati   associazioni  protezionistiche  o
animaliste  iscritte all'albo regionale che gestiscono rifugi privati
per cani.
               Si conviene e si stipula quanto segue:

                               Art. 1.
                     Finalita' della convenzione

    La  presente  convenzione  ha  per  oggetto  il mantenimento e la
custodia dei cani catturati da questa amministrazione, direttamente o
in convenzione con la associazione/enti/privati, per i tempi previsti
dall'Art. 15 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.
    L'associazione  si  impegna ad espletare gli adempimenti previsti
dai  commi 3 e 4 dell'Art. 14 della legge regionale 3 luglio 2000, n.
15.
                               Art. 2.
                Ammontare e durata della convenzione

    L'importo  della  custodia e mantenimento giornaliero per cane e'
quello indicato all'Art. 3, lettere a) e b), oltre IVA.
    La convenizione avra' la durata di anni con decorrenza dalla data
di sottoscrizione della presente convenzione.
                               Art. 3.
                        Assistenza sanitaria

    L'assistenza  sanitaria  presso  la  struttura  e'  garantita dal
dott....... il quale utilizza l'ambulatorio sito in .
    In  caso  di  decesso  la carcassa sara' smaltita in accordo alle
modalita' di cui al regolamento CE n. 1774/2002.
                               Art. 4.
           Condizioni per lo svolgimento della convenzione

    L'associazione  ha i seguenti compiti e deve svolgere le seguenti
attivita' nei riguardi dei cani oggetto dell'affidamento:
      1) garantire il benessere dei cani ospitati;
      2)  provvedere se possibile, alla protta ed efficace ricerca ed
individuazione  dei  proprietari  degli  animali,  avvertirli tramite
comunicazione  telefoniche  o  telegrafica, del ritrovamento dei loto
animali;
      3)  comunicare  al  servizio  veterinario  della azienda unita'
sanitaria  locale  che  gestisce  l'anagrafe canina, per i successivi
adempimenti,  il  ritrovamento  o  il  mancato recupero, senza valido
motivo, del cane da parte di un proprietario;
      4)  fornire,  al  servizio  veterinario  della  azienda  unita'
sanitaria  locale che gestisce la l'anagrafe canina informatizzata, i
dati  inerenti  il  codice identificativo e collaborare con lo stesso
per   i   procedimenti   di   identificazione   e   di   ricerca   di
cani/proprietari, per la raccolta dei dati e delle informazioni utili
per ogni aggiornamento della anagrafe canina informatizzata;
      5)  garantire  la  corretta  gestione  della struttura ed di un
servizio di custodia diurna, notturna e festiva;
      6)   garantire   le   condizioni  di  igiene  della  struttura,
provvedendo  alla  pulizia giornaliera di tutti i box, le cucce e gli
spazi   esterni,   nonche'   alla   disinfestazione   e  disinfezione
prescritte;
      7)  preparare  e  distribuire  quotidianamente  i pasti per gli
animali  ricoverati,  consistenti  in una adeguata quantita' di cibo,
secondo  le  diverse esigenze fisiologiche, costituito da alimenti di
buona  qualita', adeguatamente alternati secondo una dieta bilanciata
predisposta  dal  medico  veterinario  della  struttura,  si assicura
inoltre  che  gli  animali  dispongano costantemente di acqua da bere
potabile rinnovata quotidianamente;
      8)   garantire   la  somministrazione  di  farmaci  e  vaccini,
l'esecuzione  di  interventi  chirurgici,  nonche' lo svezzamento dei
cuccioli;
      9)  garantire le condizioni di confinamento dei cani aggressivi
nel rispetto delle condizioni di benessere;
      10) garantire l'isolamento qualora prescritto, quando l'animale
e'  posto  in osservazione sanitaria, in particolare in seguito ad un
episodio di aggressione verso altri animali o verso l'uomo;
      11)  comunicare  al  servizio  veterinario  dell'Azienda unita'
sanitaria  locale  il sospetto di malattie trasmissibili dei cani e/o
dei   gatti   ospiti   e  ogni  altra  circostanza  che  ne  richieda
l'intervento;
      12)   garantire   l'espletamento   delle  operazioni  sanitarie
prescritte  dal  medico  veterinario  ivi  compresi  il trasferimento
dell'animale dai box e dell'ambulatorio e il relativo contenimento;
      13)  accudire  gli animali ospitati provvedendo a tutte le loro
necessita',   riferite   un   particolare,   all'alimentazione,  alla
disponibilita' di acqua pulita alla rimozione delle deiazioni e della
sporcizia dagli alloggi ed alla toilettatura;
      14)  assicurare  un  periodo adeguato di sgambamento di tutti i
cani,  da  effettuarsi con il criterio della turnazione per gruppi di
animali, prestando attenzione alla compatibilita' tra gli stessi e al
numero dei soggetti lasciati in liberta' con gli spazi disponibili;
      15)  tenere  e  aggiornare  gli  appositi  registri, cartacei o
informatizzati,  di  carico  e  scarico  degli animali da cui risulti
anche  il  sesso,  la  matrice  del  microchip,  la razza, la data di
entrata  e di uscita, la provenienza, la destinazione, gli interventi
sanitari e profilattici effettuati;
      16)  comunicare  mensilmente a questo comune il numero dei cani
in convenzione, il numero e la data di quelli eventualmente deceduti,
il  numero  e  la data dei nuovi cani introdotti nella struttura e di
quelli dati in adozione;
      17)   adottare   ogni  misura  utile  a  consentire,  in  orari
giornalieri   determinati  e  pubblicizzati,  concordati  con  questo
comune,  l'accesso  al  pubblico  e  alle  Associazioni  animaliste e
protezionistiche  iscritte  all'albo regionale, per il riconoscimento
degli animali e per le proposte di adozione;
      18)  offrire  adeguata  assistenza ai visitatori e fornire agli
aspiranti  affidatari  informazioni  sulle  caratteristiche  dei cani
presi in considerazione;
      19)   farsi  consegnare  dal  proprietario,  al  momento  della
riconsegna  degli animali, la copia della ricevuta di pagamento delle
tariffe di cui all'Art. 4.
        Data ...................................
        Firme .................................
                                                     Visto: Cuffaro