Allegato III SCHEMA DI CONVENZIONE, DI CUI ALL'ART. 11 PUNTI 4 E 5, DI INCARICO DI CUSTODIA DEGLI ANIMALI TRA IL COMUNE E LE ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTICHE O ANIMALISTE ISCRITTE ALL'ALBO REGIONALE CHE GESTISCONO RIFUGI PRIVATI L'anno il giorno del mese di nella residenza municipale di presso tra in atto responsabile del domiciliato per la carica nella sede comunale esclusivamente in nome e per conto dell'ente che rappresenta, C.F. l'Associazione protezionista o animalista iscritta all'albo regionale al n. ....... sezione di seguito denominata Associazione, nella persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato presso la propria sede in via P.I. con rifugio sanitario/per il ricovero - sito in premesso che l'Art. 11, punto 4, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 recita che qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la capacita' recettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, i comuni singoli o associati possono incaricare della custodia dei cani catturati associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale che gestiscono rifugi privati per cani. Si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Finalita' della convenzione La presente convenzione ha per oggetto il mantenimento e la custodia dei cani catturati da questa amministrazione, direttamente o in convenzione con la associazione/enti/privati, per i tempi previsti dall'Art. 15 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15. L'associazione si impegna ad espletare gli adempimenti previsti dai commi 3 e 4 dell'Art. 14 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15. Art. 2. Ammontare e durata della convenzione L'importo della custodia e mantenimento giornaliero per cane e' quello indicato all'Art. 3, lettere a) e b), oltre IVA. La convenizione avra' la durata di anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Art. 3. Assistenza sanitaria L'assistenza sanitaria presso la struttura e' garantita dal dott....... il quale utilizza l'ambulatorio sito in . In caso di decesso la carcassa sara' smaltita in accordo alle modalita' di cui al regolamento CE n. 1774/2002. Art. 4. Condizioni per lo svolgimento della convenzione L'associazione ha i seguenti compiti e deve svolgere le seguenti attivita' nei riguardi dei cani oggetto dell'affidamento: 1) garantire il benessere dei cani ospitati; 2) provvedere se possibile, alla protta ed efficace ricerca ed individuazione dei proprietari degli animali, avvertirli tramite comunicazione telefoniche o telegrafica, del ritrovamento dei loto animali; 3) comunicare al servizio veterinario della azienda unita' sanitaria locale che gestisce l'anagrafe canina, per i successivi adempimenti, il ritrovamento o il mancato recupero, senza valido motivo, del cane da parte di un proprietario; 4) fornire, al servizio veterinario della azienda unita' sanitaria locale che gestisce la l'anagrafe canina informatizzata, i dati inerenti il codice identificativo e collaborare con lo stesso per i procedimenti di identificazione e di ricerca di cani/proprietari, per la raccolta dei dati e delle informazioni utili per ogni aggiornamento della anagrafe canina informatizzata; 5) garantire la corretta gestione della struttura ed di un servizio di custodia diurna, notturna e festiva; 6) garantire le condizioni di igiene della struttura, provvedendo alla pulizia giornaliera di tutti i box, le cucce e gli spazi esterni, nonche' alla disinfestazione e disinfezione prescritte; 7) preparare e distribuire quotidianamente i pasti per gli animali ricoverati, consistenti in una adeguata quantita' di cibo, secondo le diverse esigenze fisiologiche, costituito da alimenti di buona qualita', adeguatamente alternati secondo una dieta bilanciata predisposta dal medico veterinario della struttura, si assicura inoltre che gli animali dispongano costantemente di acqua da bere potabile rinnovata quotidianamente; 8) garantire la somministrazione di farmaci e vaccini, l'esecuzione di interventi chirurgici, nonche' lo svezzamento dei cuccioli; 9) garantire le condizioni di confinamento dei cani aggressivi nel rispetto delle condizioni di benessere; 10) garantire l'isolamento qualora prescritto, quando l'animale e' posto in osservazione sanitaria, in particolare in seguito ad un episodio di aggressione verso altri animali o verso l'uomo; 11) comunicare al servizio veterinario dell'Azienda unita' sanitaria locale il sospetto di malattie trasmissibili dei cani e/o dei gatti ospiti e ogni altra circostanza che ne richieda l'intervento; 12) garantire l'espletamento delle operazioni sanitarie prescritte dal medico veterinario ivi compresi il trasferimento dell'animale dai box e dell'ambulatorio e il relativo contenimento; 13) accudire gli animali ospitati provvedendo a tutte le loro necessita', riferite un particolare, all'alimentazione, alla disponibilita' di acqua pulita alla rimozione delle deiazioni e della sporcizia dagli alloggi ed alla toilettatura; 14) assicurare un periodo adeguato di sgambamento di tutti i cani, da effettuarsi con il criterio della turnazione per gruppi di animali, prestando attenzione alla compatibilita' tra gli stessi e al numero dei soggetti lasciati in liberta' con gli spazi disponibili; 15) tenere e aggiornare gli appositi registri, cartacei o informatizzati, di carico e scarico degli animali da cui risulti anche il sesso, la matrice del microchip, la razza, la data di entrata e di uscita, la provenienza, la destinazione, gli interventi sanitari e profilattici effettuati; 16) comunicare mensilmente a questo comune il numero dei cani in convenzione, il numero e la data di quelli eventualmente deceduti, il numero e la data dei nuovi cani introdotti nella struttura e di quelli dati in adozione; 17) adottare ogni misura utile a consentire, in orari giornalieri determinati e pubblicizzati, concordati con questo comune, l'accesso al pubblico e alle Associazioni animaliste e protezionistiche iscritte all'albo regionale, per il riconoscimento degli animali e per le proposte di adozione; 18) offrire adeguata assistenza ai visitatori e fornire agli aspiranti affidatari informazioni sulle caratteristiche dei cani presi in considerazione; 19) farsi consegnare dal proprietario, al momento della riconsegna degli animali, la copia della ricevuta di pagamento delle tariffe di cui all'Art. 4. Data ................................... Firme ................................. Visto: Cuffaro