(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 17 del
                           20 aprile 2007)
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                Valutazione dei titoli dei candidati
    1.  Sono  fatti  salvi  i  concorsi  per  soli  titoli banditi in
attuazione  dell'Art.  4  della legge regionale 27 aprile 1999, n. 8,
nella  parte  in cui richiamano, ai fini della valutazione dei titoli
dei  concorrenti,  i decreti assessoriali di cui all'Art. 5, comma 3,
della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, e all'Art. 8 della legge
regionale  10 ottobre 1994, n. 38, benche' non sottoposti a controllo
preventivo della Corte dei conti.