Art. 4.
                         Criteri e priorita'
    1.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata in vigore della presente
legge,  la  giunta  regionale  fissa  i  criteri  e  le priorita' per
l'erogazione   dei   contributi   in  applicazione  della  disciplina
comunitaria  in  materia  di  aiuti  di  Stato  ed in coerenza con le
modalita'  previste  nella  programmazione regionale dei fondi per lo
sviluppo rurale.