Art. 4. Criteri e priorita' 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale fissa i criteri e le priorita' per l'erogazione dei contributi in applicazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ed in coerenza con le modalita' previste nella programmazione regionale dei fondi per lo sviluppo rurale.