Art. 5. Disposizione finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di apposite unita' previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4). La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 18 giugno 2007 ERRANI