Art. 5.
                      Disposizione finanziaria
    1.  Agli  oneri  derivanti  dalla  presente  legge  si  fa fronte
mediante  l'istituzione  di  apposite  unita'  previsionali di base e
relativi  capitoli  nel bilancio regionale, che verranno dotati della
necessaria  disponibilita'  ai  sensi di quanto disposto dall'art. 37
della  legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile
della  Regione  Emilia-Romagna,  abrogazione  delle legge regionale 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 18 giugno 2007
                               ERRANI