Art. 8. Misure a sostegno delle scuole per l'educazione alla legalita' 1. La Regione, per contribuire all'educazione alla legalita' e allo sviluppo della pratica democratica, eroga contributi per il sostegno di iniziative finalizzate all'aggiornamento dei docenti e al coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sostengono: a) la realizzazione, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e delle universita', di attivita' didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche sui temi oggetto della legge; b) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversita', alla lotta contro le mafie; c) la valorizzazione delle tesi di laurea e delle ricerche documentali effettuate da laureandi sui temi inerenti la lotta alla criminalita' organizzata, la storia delle mafie, i progetti per la diffusione della legalita'; d) la realizzazione di corsi di aggiornamento del personale docente; e) l'organizzazione di incontri e manifestazioni promossi da enti locali, scuole e Universita', da comitati e associazioni volti alla sensibilizzazione della popolazione su tali, temi; f) la promozione di gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l'incontro tra studenti piemontesi e di altre regioni e di incentivare percorsi di legalita', cittadinanza attiva e antimafia sociale.