Art. 8.
   Misure a sostegno delle scuole per l'educazione alla legalita'
    1.  La  Regione,  per contribuire all'educazione alla legalita' e
allo  sviluppo  della  pratica  democratica,  eroga contributi per il
sostegno di iniziative finalizzate all'aggiornamento dei docenti e al
coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado.
    2. Le iniziative di cui al comma 1 sostengono:
      a) la  realizzazione,  con  la  collaborazione  degli  istituti
scolastici  di  ogni ordine e grado e delle universita', di attivita'
didattiche  integrative,  laboratori,  indagini  e  ricerche sui temi
oggetto della legge;
      b) la  promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della
coscienza  civile,  costituzionale  e  democratica, al rispetto delle
diversita', alla lotta contro le mafie;
      c) la  valorizzazione  delle  tesi  di  laurea e delle ricerche
documentali  effettuate  da laureandi sui temi inerenti la lotta alla
criminalita'  organizzata,  la  storia delle mafie, i progetti per la
diffusione della legalita';
      d) la  realizzazione  di  corsi  di aggiornamento del personale
docente;
      e) l'organizzazione  di  incontri  e manifestazioni promossi da
enti  locali,  scuole e Universita', da comitati e associazioni volti
alla sensibilizzazione della popolazione su tali, temi;
      f) la  promozione  di  gemellaggi tra diverse scuole al fine di
favorire  l'incontro  tra studenti piemontesi e di altre regioni e di
incentivare  percorsi  di  legalita', cittadinanza attiva e antimafia
sociale.