Art. 4.
                      Finalita' dei contributi
    1.  Sulla  base  della  valutazione  del  piano di recupero e nel
rispetto  delle finalita' pubbliche, di cui agli articoli 1 e 2 della
legge regionale n. 5/2006 la Regione:
      a) assegna   un   contributo   per   l'acquisto,  nel  caso  di
trasferimento della proprieta', ai sensi dell'Art. 2, comma 2;
      b) assegna  un  contributo  per  agevolare il recupero dei beni
ferroviari ricevuti in affidamento gratuito ai sensi dell'Art. 3, con
esclusione dei costi di gestione.