Art. 10. 1. L'art. 15 del decreto del presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 2000, n. 48, e' cosi' sostituito: «Art. 15. Termini 1. Le domande di contributo ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, nonche' ai sensi degli articoli 4 e 6-bis della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, riferite ai versamenti previdenziali relativi all'anno 2005 sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.».