Art. 10.

   1. L'art. 15 del decreto del presidente della Giunta provinciale 4
dicembre 2000, n. 48, e' cosi' sostituito:
                              «Art. 15.
                               Termini
   1.  Le  domande  di contributo ai sensi degli articoli 1 e 2 della
legge  regionale  18  febbraio  2005,  n. 1,  nonche'  ai sensi degli
articoli  4  e  6-bis  della  legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e
successive  modifiche,  riferite ai versamenti previdenziali relativi
all'anno  2005  sono  presentate  entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente regolamento.».