Art. 11. 1. Dopo l'art. 15 del decreto del presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 2000, n. 48, e' inserito il seguente art. 15-bis: «Art. 15-bis. Rilevazione delle condizioni economiche 1. Alle domande di contributo relative agli anni 2005 e 2006 ai sensi degli articoli 4 e 6-bis della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della giunta regionale 29 aprile 2003, n. 4/L, e del relativo allegato.».