Art. 11.

   1.  Dopo  l'art.  15  del  decreto  del  presidente  della  Giunta
provinciale  4  dicembre  2000,  n. 48,  e' inserito il seguente art.
15-bis:
                            «Art. 15-bis.
               Rilevazione delle condizioni economiche
   1.  Alle  domande  di contributo relative agli anni 2005 e 2006 ai
sensi  degli articoli 4 e 6-bis della legge regionale 25 luglio 1992,
n. 7,  e  successive  modifiche,  si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della giunta regionale
29 aprile 2003, n. 4/L, e del relativo allegato.».