Art. 12. 1. Dopo l'art. 15-bis del decreto del presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 2000, n. 48, e' inserito il seguente art. 15-ter: «Art. 15-ter. Presentazione delle domande di contributo ai fini della costituzione della pensione di vecchiaia 1. Le domande di contributo relative ai contributi arretrati versati nell'anno 2005 sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.».