Art. 12.

   1.  Dopo  l'art.  15-bis  del  decreto del presidente della Giunta
provinciale  4  dicembre  2000,  n. 48,  e' inserito il seguente art.
15-ter:
                            «Art. 15-ter.
          Presentazione delle domande di contributo ai fini
           della costituzione della pensione di vecchiaia
   1.  Le  domande  di  contributo  relative  ai contributi arretrati
versati   nell'anno   2005   sono   presentate  entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento.».