Art. 13.

   1. L'art. 17 del decreto del presidente della Giunta provinciale 4
dicembre 2000, n. 48, e' cosi' sostituito:
                              «Art. 17.
                         Dichiarazioni false
   1. In caso di accertata esibizione di atti falsi o contenenti dati
non  corrispondenti  a  verita'  o  in caso di dichiarazioni false e'
disposta  la  revoca per intero del beneficio concesso o erogato e il
relativo  importo  e'  recuperato, maggiorato degli interessi legali,
fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di legge.».