Art. 13. 1. L'art. 17 del decreto del presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 2000, n. 48, e' cosi' sostituito: «Art. 17. Dichiarazioni false 1. In caso di accertata esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verita' o in caso di dichiarazioni false e' disposta la revoca per intero del beneficio concesso o erogato e il relativo importo e' recuperato, maggiorato degli interessi legali, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di legge.».