Art. 14. 1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della provincia 4 ottobre 2001, n. 57, e' inserito il seguente comma 2-bis: «2-bis. Le cittadine di paesi non appartenenti all'Unione europea tenute a far registrare i nominativi dei figli sulla carta di soggiorno, possono, ai fini della domanda dell'assegno statale di maternita', allegare alla relativa domanda la ricevuta della richiesta di iscrizione inviata alla Questura.».