Art. 14.

   1.  Dopo  il  comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della
provincia 4 ottobre 2001, n. 57, e' inserito il seguente comma 2-bis:
   «2-bis.  Le cittadine di paesi non appartenenti all'Unione europea
tenute  a  far  registrare  i  nominativi  dei  figli  sulla carta di
soggiorno,  possono,  ai  fini  della domanda dell'assegno statale di
maternita',   allegare   alla  relativa  domanda  la  ricevuta  della
richiesta di iscrizione inviata alla Questura.».