Art. 15. 1. L'art. 4 del decreto del Presidente della provincia 4 ottobre 2001, n. 57, e' cosi' sostituito: «Art. 4. Condizioni economiche 1. Le condizioni economiche del nucleo familiare, compresi i beni immobili, sono valutate applicando le disposizioni di cui all'allegato A, 5.1, lettera c), del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.».