Art. 15.

   1.  L'art.  4 del decreto del Presidente della provincia 4 ottobre
2001, n. 57, e' cosi' sostituito:
                              «Art. 4.
                        Condizioni economiche
   1.  Le condizioni economiche del nucleo familiare, compresi i beni
immobili,   sono   valutate   applicando   le   disposizioni  di  cui
all'allegato  A,  5.1,  lettera  c), del decreto del Presidente della
Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.».