Art. 16.

   1.  Dopo  il  comma 8 dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Giunta  provinciale  5 luglio 2000, n. 27, e successive modifiche, e'
inserito il seguente comma 8-bis:
   «8-bis.  In alternativa alla restituzione di prestazioni indebite,
il  Direttore  della  Ripartizione provinciale politiche sociali puo'
procedere   al   recupero   delle   prestazioni   indebite   mediante
compensazione,   con   commutazione  in  quietanza  di  entrata,  con
eventuali altri importi spettanti al beneficiario.».
   2.  Dopo  il comma 12 dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Giunta provinciale 5 luglio 2000, n. 27, e successive modifiche, sono
inseriti i seguenti commi 13 e 14:
   «13.  Il  decreto  di  attribuzione  del diritto della prestazione
fissa  le  modalita'  e le periodicita' di pagamento. Con l'ordine di
pagamento e' impegnata la spesa e sono applicate eventuali detrazioni
fiscali.
   14.  La  liquidazione  di  prestazioni  erogate  con  carattere di
periodicita',  delle quali almeno due rate consecutive non sono state
incassate  dai beneficiari, e' sospesa fino ad una nuova richiesta di
erogazione da parte del richiedente.».