Art. 16. 1. Dopo il comma 8 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 luglio 2000, n. 27, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma 8-bis: «8-bis. In alternativa alla restituzione di prestazioni indebite, il Direttore della Ripartizione provinciale politiche sociali puo' procedere al recupero delle prestazioni indebite mediante compensazione, con commutazione in quietanza di entrata, con eventuali altri importi spettanti al beneficiario.». 2. Dopo il comma 12 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 luglio 2000, n. 27, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 13 e 14: «13. Il decreto di attribuzione del diritto della prestazione fissa le modalita' e le periodicita' di pagamento. Con l'ordine di pagamento e' impegnata la spesa e sono applicate eventuali detrazioni fiscali. 14. La liquidazione di prestazioni erogate con carattere di periodicita', delle quali almeno due rate consecutive non sono state incassate dai beneficiari, e' sospesa fino ad una nuova richiesta di erogazione da parte del richiedente.».