Art. 2. 1. Dopo il comma 6 dell'art. 2 del decreto del presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 2000, n. 48, e' aggiunto il seguente comma 7: «7. Il direttore della Ripartizione provinciale politiche sociali puo' concordare intese con gli enti di patronato, nei limiti dei compiti affidati agli stessi dalla legge 30 marzo 2001, n. 152, per la trasmissione telematica delle domande e per la conservazione dei documenti cartacei.».