Art. 2.

   1.  Dopo  il  comma 6 dell'art. 2 del decreto del presidente della
Giunta  provinciale  4  dicembre 2000, n. 48, e' aggiunto il seguente
comma 7:
   «7.  Il direttore della Ripartizione provinciale politiche sociali
puo'  concordare  intese  con  gli  enti di patronato, nei limiti dei
compiti  affidati  agli stessi dalla legge 30 marzo 2001, n. 152, per
la  trasmissione  telematica delle domande e per la conservazione dei
documenti cartacei.».