Art. 3.

   1.  L'art. 3 del decreto del presidente della Giunta provinciale 4
dicembre 2000, n. 48, e' cosi' sostituito:
                              «Art. 3.
                Domande di contributo per il riscatto
             di lavoro all'estero ai fini pensionistici
   1.  La  domanda  di  contributo  ai  sensi della legge regionale 9
dicembre   1976,   n. 14,   e  successive  modifiche,  e'  presentata
all'Ufficio  provinciale  previdenza  ed  assicurazioni sociali entro
sessanta   giorni   dalla  data  di  scadenza  fissata  dall'Istituto
nazionale  competente  per  la  previdenza  sociale per il versamento
dell'intero onere dovuto ai fini del riscatto.
   2.  In  caso  di pagamenti rateali dell'onere di riscatto a favore
dell'Istituto  previdenziale,  la domanda di contributo e' presentata
all'Ufficio  provinciale  previdenza  ed  assicurazioni sociali entro
sessanta giorni dalla scadenza prevista per il versamento dell'ultima
rata.
   3.  L'eventuale  richiesta  di  surroga ai sensi dell'art. 7 della
legge  regionale  9 dicembre 1976, n. 14, e successive modifiche, per
il pagamento all'Istituto previdenziale dell'intero onere di riscatto
e'  inoltrata  all'Ufficio  provinciale  previdenza  ed assicurazioni
sociali  sessanta giorni prima della scadenza stabilita dall'istituto
previdenziale  per  il relativo versamento. Il pagamento all'Istituto
previdenziale  e'  effettuato solo dopo che il richiedente ha versato
la quota di onere a proprio carico alla Provincia.».