Art. 3. 1. L'art. 3 del decreto del presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 2000, n. 48, e' cosi' sostituito: «Art. 3. Domande di contributo per il riscatto di lavoro all'estero ai fini pensionistici 1. La domanda di contributo ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14, e successive modifiche, e' presentata all'Ufficio provinciale previdenza ed assicurazioni sociali entro sessanta giorni dalla data di scadenza fissata dall'Istituto nazionale competente per la previdenza sociale per il versamento dell'intero onere dovuto ai fini del riscatto. 2. In caso di pagamenti rateali dell'onere di riscatto a favore dell'Istituto previdenziale, la domanda di contributo e' presentata all'Ufficio provinciale previdenza ed assicurazioni sociali entro sessanta giorni dalla scadenza prevista per il versamento dell'ultima rata. 3. L'eventuale richiesta di surroga ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14, e successive modifiche, per il pagamento all'Istituto previdenziale dell'intero onere di riscatto e' inoltrata all'Ufficio provinciale previdenza ed assicurazioni sociali sessanta giorni prima della scadenza stabilita dall'istituto previdenziale per il relativo versamento. Il pagamento all'Istituto previdenziale e' effettuato solo dopo che il richiedente ha versato la quota di onere a proprio carico alla Provincia.».