Art. 4. 1. L'art. 10 del decreto del presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 2000, n. 48, e' cosi' sostituito: «Art. 10. Sostegno della contribuzione volontaria ai fini della costituzione della pensione del sistema obbligatorio 1. Per gli anni arretrati, le domande di contributo ai sensi dell'art. 4 del 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche a legge regionale, sono presentate entro sessanta giorni dalla data di scadenza prevista per il pagamento di questi contributi, stabilita dalla cassa pensionistica che ha autorizzato la contribuzione. 2. Le domande di contributo ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, sono presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i versamenti per la costituzione della pensione di vecchiaia. 3. La valutazione delle condizioni economiche del richiedente avviene sulla base del reddito relativo all'anno contributivo di riferimento e del patrimonio consistente al 31 dicembre dell'anno contributivo di riferimento.».