Art. 4.

   1. L'art. 10 del decreto del presidente della Giunta provinciale 4
dicembre 2000, n. 48, e' cosi' sostituito:
                              «Art. 10.
           Sostegno della contribuzione volontaria ai fini
     della costituzione della pensione del sistema obbligatorio
   1.  Per  gli  anni  arretrati,  le  domande di contributo ai sensi
dell'art.  4 del 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche a legge
regionale,  sono  presentate  entro  sessanta  giorni  dalla  data di
scadenza  prevista  per  il pagamento di questi contributi, stabilita
dalla cassa pensionistica che ha autorizzato la contribuzione.
   2.  Le  domande  di  contributo  ai  sensi dell'art. 4 della legge
regionale   25  luglio  1992,  n. 7,  e  successive  modifiche,  sono
presentate  entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si
riferiscono  i  versamenti  per  la  costituzione  della  pensione di
vecchiaia.
   3.  La  valutazione  delle  condizioni  economiche del richiedente
avviene  sulla  base  del  reddito  relativo all'anno contributivo di
riferimento  e  del  patrimonio  consistente al 31 dicembre dell'anno
contributivo di riferimento.».