Art. 5.

   1.  La  lettera  a)  del  comma  1  dell'art.  12  del decreto del
presidente  della Giunta provinciale 4 dicembre 2000, n. 48, e' cosi'
sostituita:
   «a)  con almeno 20 punti di svantaggio, stabiliti secondo le norme
vigenti ai fini dello sviluppo agricolo delle zone montane.».
   2. Il comma 3 dell'art. 12 del decreto del presidente della Giunta
provinciale 4 dicembre 2000, n. 48, e' cosi' sostituito:
   «3.  Il  contributo  puo'  essere  richiesto  dal  titolare  della
posizione contributiva presso l'Istituto competente per la previdenza
sociale.».
   3. Il comma 4 dell'art. 12 del decreto del presidente della Giunta
provinciale 4 dicembre 2000, n. 48, e' cosi' sostituito:
   «4.  In  caso di decesso del titolare della posizione contributiva
prima del termine della domanda, quest'ultima e' presentata dal nuovo
titolare,  anche  provvisorio,  a  condizione  che  si  sia adempiuto
all'obbligo  di  cui  all'art.  3  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476. La domanda puo' comprendere anche
i  contributi  pregressi  regolarmente versati, fino ad un massimo di
due anni.».
   4. Il comma 5 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 4 dicembre 2000, n. 48, e' abrogato.