Art. 5. 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 12 del decreto del presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 2000, n. 48, e' cosi' sostituita: «a) con almeno 20 punti di svantaggio, stabiliti secondo le norme vigenti ai fini dello sviluppo agricolo delle zone montane.». 2. Il comma 3 dell'art. 12 del decreto del presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 2000, n. 48, e' cosi' sostituito: «3. Il contributo puo' essere richiesto dal titolare della posizione contributiva presso l'Istituto competente per la previdenza sociale.». 3. Il comma 4 dell'art. 12 del decreto del presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 2000, n. 48, e' cosi' sostituito: «4. In caso di decesso del titolare della posizione contributiva prima del termine della domanda, quest'ultima e' presentata dal nuovo titolare, anche provvisorio, a condizione che si sia adempiuto all'obbligo di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476. La domanda puo' comprendere anche i contributi pregressi regolarmente versati, fino ad un massimo di due anni.». 4. Il comma 5 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 2000, n. 48, e' abrogato.