Art. 6. 1. Il comma 9 dell'art. 13 del decreto del presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 2000, n. 48, e' cosi' sostituito: «9. Le agevolazioni ai sensi dell'art. 5, comma 2-bis, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, comportano una riduzione del periodo contributivo. Su richiesta dell'assicurato, esse possono determinare, proporzionalmente, un prolungamento del periodo contributivo oltre la durata dei 15 anni. La relativa richiesta e' presentata contestualmente alla domanda di liquidazione della pensione. In tal caso i contributi non versati sono pagati, nella misura vigente nell'anno della domanda, tenuto conto delle riduzioni eventualmente concesse negli anni precedenti.».