Art. 6.

   1. Il comma 9 dell'art. 13 del decreto del presidente della Giunta
provinciale 4 dicembre 2000, n. 48, e' cosi' sostituito:
   «9. Le agevolazioni ai sensi dell'art. 5, comma 2-bis, della legge
regionale  28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, comportano
una riduzione del periodo contributivo. Su richiesta dell'assicurato,
esse  possono  determinare,  proporzionalmente,  un prolungamento del
periodo  contributivo  oltre  la  durata  dei  15  anni.  La relativa
richiesta  e' presentata contestualmente alla domanda di liquidazione
della  pensione.  In  tal  caso i contributi non versati sono pagati,
nella  misura  vigente  nell'anno  della  domanda, tenuto conto delle
riduzioni eventualmente concesse negli anni precedenti.».