Art. 8.

   1.  Dopo  l'art.  14  del  decreto  del  presidente  della  Giunta
provinciale  4  dicembre  2000,  n. 48,  e' inserito il seguente art.
14-bis:
                            «Art. 14-bis.
Contributo sulla copertura previdenziale per i periodi di assistenza
        e cura dei figli e dei familiari non autosufficienti
   1.   Coloro  che  hanno  effettuato  versamenti  volontari  e  che
intendono  richiedere  il  contributo  ai  sensi degli articoli 1 e 2
della  legge  regionale  18  febbraio  2005,  n. 1, devono presentare
domanda entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello contributivo
di   riferimento,   corredandola   delle   attestazioni   riguardanti
l'avvenuto versamento dei contributi volontari.
   2.  Coloro  che  hanno  effettuato  versamenti  obbligatori  e che
intendono  richiedere  il  contributo  ai  sensi degli articoli 1 e 2
della  legge  regionale  18  febbraio  2005,  n. 1, devono presentare
domanda   entro   il  30  settembre  dell'anno  successivo  a  quello
contributivo   di   riferimento,   corredandola   delle  attestazioni
riguardanti i versamenti obbligatori effettuati.
   3.   I   lavoratori   autonomi   che   si  dedicano  alla  cura  e
all'assistenza   dei   figli   o   dei   familiari   gravemente   non
autosufficienti e che accedono agli interventi di cui agli articoli 1
e  2  della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, comunicano, prima
di interrompere la loro attivita' lavorativa, all'Ufficio provinciale
previdenza   ed   assicurazioni  sociali  il  periodo  di  astensione
dall'attivita' stessa.
   4.  Alla domanda di contributo ai sensi degli articoli 1 e 2 della
legge  regionale 18 febbraio 2005, n. 1, e' allegato l'estratto conto
del  fondo  pensione  riferito  al  31 dicembre dell'anno in cui sono
stati  effettuati  i versamenti previdenziali per i quali si richiede
il contributo. In caso di concessione del contributo, il beneficiario
presenta,  entro  il  30  giugno di ogni anno, e fino all'ottavo anno
successivo  a  quello  della  concessione  del contributo, l'estratto
conto   riferito  al  31  dicembre  dell'anno  precedente.  L'Ufficio
provinciale previdenza ed assicurazioni sociali, sulla base di intese
tra  il direttore della Ripartizione provinciale politiche sociali ed
il  gestore  del  fondo  pensione  interessato,  puo',  ai fini della
verifica dell'esercizio della facolta' di riscatto previsto dall'art.
10,  comma  1,  lettera  c),  del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, richiedere la relativa documentazione.».