Art. 8. 1. Dopo l'art. 14 del decreto del presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 2000, n. 48, e' inserito il seguente art. 14-bis: «Art. 14-bis. Contributo sulla copertura previdenziale per i periodi di assistenza e cura dei figli e dei familiari non autosufficienti 1. Coloro che hanno effettuato versamenti volontari e che intendono richiedere il contributo ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, devono presentare domanda entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello contributivo di riferimento, corredandola delle attestazioni riguardanti l'avvenuto versamento dei contributi volontari. 2. Coloro che hanno effettuato versamenti obbligatori e che intendono richiedere il contributo ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, devono presentare domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello contributivo di riferimento, corredandola delle attestazioni riguardanti i versamenti obbligatori effettuati. 3. I lavoratori autonomi che si dedicano alla cura e all'assistenza dei figli o dei familiari gravemente non autosufficienti e che accedono agli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, comunicano, prima di interrompere la loro attivita' lavorativa, all'Ufficio provinciale previdenza ed assicurazioni sociali il periodo di astensione dall'attivita' stessa. 4. Alla domanda di contributo ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, e' allegato l'estratto conto del fondo pensione riferito al 31 dicembre dell'anno in cui sono stati effettuati i versamenti previdenziali per i quali si richiede il contributo. In caso di concessione del contributo, il beneficiario presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, e fino all'ottavo anno successivo a quello della concessione del contributo, l'estratto conto riferito al 31 dicembre dell'anno precedente. L'Ufficio provinciale previdenza ed assicurazioni sociali, sulla base di intese tra il direttore della Ripartizione provinciale politiche sociali ed il gestore del fondo pensione interessato, puo', ai fini della verifica dell'esercizio della facolta' di riscatto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, richiedere la relativa documentazione.».