Art. 9. 1. Dopo l'art. 14-bis del decreto del presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 2000, n. 48, e' inserito il seguente art. 14-ter: «Art. 14-ter. Contributo ai fini della costituzione di una pensione complementare 1. La domanda di contributo sui versamenti previdenziali ai fini dell'art. 6-bis della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, e' presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto versamento degli stessi. 2. La valutazione delle condizioni economiche del richiedente avviene sulla base del reddito relativo all'anno contributivo di riferimento e del patrimonio consistente al 31 dicembre dell'anno contributivo di riferimento. 3. Alla domanda di contributo ai sensi dell'art. 6-bis della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, e' allegato l'estratto conto del fondo pensione riferito al 31 dicembre dell'anno in cui sono stati effettuati i versamenti previdenziali per i quali si richiede il contributo. In caso di concessione del contributo, il beneficiario presenta, entro il 30 giugno di ogni anno e fino all'ottavo anno successivo a quello della concessione del contributo, l'estratto conto riferito al 31 dicembre dell'anno precedente. L'Ufficio provinciale previdenza ed assicurazioni sociali, sulla base di intese tra il direttore della Ripartizione provinciale politiche sociali ed il gestore del fondo pensione interessato, puo', ai fini della verifica dell'esercizio della facolta' di riscatto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, richiedere la relativa documentazione.».