Art. 9.

   1.  Dopo  l'art.  14-bis  del  decreto del presidente della Giunta
provinciale  4  dicembre  2000,  n. 48,  e' inserito il seguente art.
14-ter:
                            «Art. 14-ter.
                Contributo ai fini della costituzione
                    di una pensione complementare
   1.  La  domanda di contributo sui versamenti previdenziali ai fini
dell'art.  6-bis  della  legge  regionale  25  luglio  1992,  n. 7, e
successive  modifiche,  e'  presentata  entro  il 30 giugno dell'anno
successivo  a quello cui si riferiscono i versamenti, corredata dalla
documentazione comprovante l'avvenuto versamento degli stessi.
   2.  La  valutazione  delle  condizioni  economiche del richiedente
avviene  sulla  base  del  reddito  relativo all'anno contributivo di
riferimento  e  del  patrimonio  consistente al 31 dicembre dell'anno
contributivo di riferimento.
   3. Alla domanda di contributo ai sensi dell'art. 6-bis della legge
regionale  25  luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, e' allegato
l'estratto conto del fondo pensione riferito al 31 dicembre dell'anno
in  cui  sono stati effettuati i versamenti previdenziali per i quali
si  richiede il contributo. In caso di concessione del contributo, il
beneficiario  presenta,  entro  il  30  giugno  di  ogni  anno e fino
all'ottavo anno successivo a quello della concessione del contributo,
l'estratto  conto  riferito  al  31  dicembre  dell'anno  precedente.
L'Ufficio provinciale previdenza ed assicurazioni sociali, sulla base
di  intese  tra il direttore della Ripartizione provinciale politiche
sociali  ed  il gestore del fondo pensione interessato, puo', ai fini
della  verifica  dell'esercizio  della  facolta' di riscatto previsto
dall'art.  10,  comma 1, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, richiedere la relativa documentazione.».