Art. 2.
                       Requisiti di ammissione

   1. Alla sessione speciale d'esame di cui all'articolo 1 e' ammesso
solo chi:
    a)   ha   frequentato   con   profitto  un  corso  di  formazione
professionale  a  tempo pieno e di durata almeno triennale presso una
scuola professionale provinciale;
    b) ha conseguito una delle seguenti qualifiche professionali:
     1) operatore meccanico/operatrice meccanica;
     2)           operatore          elettrico-elettronico/operatrice
elettrico-elettronica;
     3) addetto/adetta all'informatica d'ufficio;
     4) automeccanico/automeccanica;
     5) estetista;
     6) operatore/operatrice di processo nell'area grafica;
     7) disegnatore/disegnatrice edile;
     8) operatore/operatrice socio-assistenziale;
     9) operatore/operatrice agro-ambientale;
    c)   e   chi   intenda   proseguire  gli  studi  presso  istituti
professionali  a  carattere  statale  o  paritari  e non abbia potuto
sostenere  gli esami di qualifica presso questi ultimi nella sessione
estiva.
   2.  Chi non supera l'esame di qualifica, e' ammesso alla frequenza
del terzo anno presso un istituto professionale a carattere statale o
paritario.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nel Bollettino Ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
    Bolzano, 7 maggio 2007
                             DURNWALDER