Art. 2. Requisiti di ammissione 1. Alla sessione speciale d'esame di cui all'articolo 1 e' ammesso solo chi: a) ha frequentato con profitto un corso di formazione professionale a tempo pieno e di durata almeno triennale presso una scuola professionale provinciale; b) ha conseguito una delle seguenti qualifiche professionali: 1) operatore meccanico/operatrice meccanica; 2) operatore elettrico-elettronico/operatrice elettrico-elettronica; 3) addetto/adetta all'informatica d'ufficio; 4) automeccanico/automeccanica; 5) estetista; 6) operatore/operatrice di processo nell'area grafica; 7) disegnatore/disegnatrice edile; 8) operatore/operatrice socio-assistenziale; 9) operatore/operatrice agro-ambientale; c) e chi intenda proseguire gli studi presso istituti professionali a carattere statale o paritari e non abbia potuto sostenere gli esami di qualifica presso questi ultimi nella sessione estiva. 2. Chi non supera l'esame di qualifica, e' ammesso alla frequenza del terzo anno presso un istituto professionale a carattere statale o paritario. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 7 maggio 2007 DURNWALDER