LEGGE REGIONALE 16 maggio 2007, n. 17.

  Disposizioni in ordine alle indennita' dei consiglieri regionali.

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                Indennita' dei consiglieri regionali
    1.  L'indennita' spettante ai membri del consiglio regionale, per
garantire  il  libero svolgimento del mandato ai sensi dell'art. 122,
comma 4  della  Costituzione  e dell'Art. 57 dello statuto regionale,
e regolata  dalla presente legge ed e' costituita da quote mensili il
cui  ammontare  e'  pari  ad un ventesimo del trattamento complessivo
annuo  lordo  dei  magistrati  con  funzioni di presidente di sezione
della Corte di cassazione ed equiparate.
    2.  L'ufficio  di  presidenza  del  consiglio  regionale delibera
l'ammontare  delle  quote mensili in riferimento alla qualifica HA08,
classe 8/16, relativa ai magistrati di cui al comma 1.
    3.  Il  contributo  di  cui  all'Art.  4  della  legge  regionale
15 gennaio  1973,  n.  8  e successive modificazioni ed integrazioni,
nella  misura  del ventisette per cento, e' calcolato sull'indennita'
di  cui  al  comma 1  al netto delle ritenute fiscali, in conseguenza
della  previsione  dell'art.  4  del  decreto legislativo 2 settembre
1997, n. 314.
                               Art. 2.
   Modifica all'art. 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26
    1. Al comma 2 dell'Art. 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n.
26  le  parole  «dall'Art. 1, comma 1 della legge regionale 1° agosto
1972,  n.  15»  sono  sostituite  dalle  parole  «per  i  consiglieri
regionali».
                               Art. 3.
                     Decorrenza dell'indennita'
    1.  La corresponsione dell'indennita' di cui all'Art. 1, comma 1,
decorre dalla data della proclamazione.
    2.   Per  i  consiglieri  regionali  in  carica  l'indennita'  e'
rideterminata  ai  sensi  dell'Art.  1,  a  far  data  dal primo mese
successivo all'entrata in vigore della presente legge.
                               Art. 4.
             Assegno al consigliere sospeso dalla carica
    1.  Al  consigliere  regionale  sospeso  dalla carica a norma del
comma 4-bis   dell'Art.  15  della  legge  19 marzo  1990,  n.  55  e
successive  modificazioni  spetta,  dal  giorno  del provvedimento di
sospensione   e   per   la  durata  dello  stesso,  un  assegno  pari
all'indennita'  di  carica di cui al comma 1, dell'Art. 1 ridotta del
sessanta per cento.
    2. Al consigliere che sia stato sospeso, in caso di provvedimento
di proscioglimento, e' corrisposta una somma pari alla differenza tra
l'indennita'  percepita e quella che sarebbe ad esso spettata durante
il periodo di sospensione.
                               Art. 5.
                        A b r o g a z i o n i
    1. Sono e restano abrogate le seguenti leggi regionali:
      a) legge regionale 1° agosto 1972, n. 15;
      b) legge regionale 21 febbraio 1973, n. 11;
      c) legge regionale 2 aprile 1973, n. 20;
      d) legge regionale 21 gennaio 1976, n. 7;
      e) legge regionale 25 agosto 1978, n. 48;
      f) legge regionale 20 maggio 1980, n. 47;
      g) legge regionale 6 agosto 1991, n. 20;
      h) legge regionale 12 agosto 1994, n. 29.
    2. Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni:
      a) l'Art. 13 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 28;
      b) l'Art. 1 della legge regionale 9 giugno 1998, n. 18;
      c) il comma 1, dell'Art. 4 della legge regionale 23 marzo 2000,
n. 26;
      d) l'Art. 2 della legge regionale 4 luglio 2003, n. 10;
      e) il  comma 1,  dell'Art.  4  della  legge regionale 29 luglio
2003, n. 16.
                               Art. 6.
                          Norma finanziaria
    1.  I  risparmi  derivanti dall'applicazione della presente legge
costituiscono economie di bilancio per l'anno 2007.
    2. Il finanziamento di quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3 e 4
della  presente  legge  trova  copertura  negli stanziamenti previsti
nella  Upb  01.1.001  «Funzionamento  del consiglio regionale» la cui
entita' sara' annualmente determinata in sede di bilancio.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 16 maggio 2007
                             LORENZETTI