LEGGE REGIONALE 16 maggio 2007, n. 17. Disposizioni in ordine alle indennita' dei consiglieri regionali. IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Indennita' dei consiglieri regionali 1. L'indennita' spettante ai membri del consiglio regionale, per garantire il libero svolgimento del mandato ai sensi dell'art. 122, comma 4 della Costituzione e dell'Art. 57 dello statuto regionale, e regolata dalla presente legge ed e' costituita da quote mensili il cui ammontare e' pari ad un ventesimo del trattamento complessivo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate. 2. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale delibera l'ammontare delle quote mensili in riferimento alla qualifica HA08, classe 8/16, relativa ai magistrati di cui al comma 1. 3. Il contributo di cui all'Art. 4 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del ventisette per cento, e' calcolato sull'indennita' di cui al comma 1 al netto delle ritenute fiscali, in conseguenza della previsione dell'art. 4 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. Art. 2. Modifica all'art. 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 1. Al comma 2 dell'Art. 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 le parole «dall'Art. 1, comma 1 della legge regionale 1° agosto 1972, n. 15» sono sostituite dalle parole «per i consiglieri regionali». Art. 3. Decorrenza dell'indennita' 1. La corresponsione dell'indennita' di cui all'Art. 1, comma 1, decorre dalla data della proclamazione. 2. Per i consiglieri regionali in carica l'indennita' e' rideterminata ai sensi dell'Art. 1, a far data dal primo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge. Art. 4. Assegno al consigliere sospeso dalla carica 1. Al consigliere regionale sospeso dalla carica a norma del comma 4-bis dell'Art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni spetta, dal giorno del provvedimento di sospensione e per la durata dello stesso, un assegno pari all'indennita' di carica di cui al comma 1, dell'Art. 1 ridotta del sessanta per cento. 2. Al consigliere che sia stato sospeso, in caso di provvedimento di proscioglimento, e' corrisposta una somma pari alla differenza tra l'indennita' percepita e quella che sarebbe ad esso spettata durante il periodo di sospensione. Art. 5. A b r o g a z i o n i 1. Sono e restano abrogate le seguenti leggi regionali: a) legge regionale 1° agosto 1972, n. 15; b) legge regionale 21 febbraio 1973, n. 11; c) legge regionale 2 aprile 1973, n. 20; d) legge regionale 21 gennaio 1976, n. 7; e) legge regionale 25 agosto 1978, n. 48; f) legge regionale 20 maggio 1980, n. 47; g) legge regionale 6 agosto 1991, n. 20; h) legge regionale 12 agosto 1994, n. 29. 2. Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni: a) l'Art. 13 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 28; b) l'Art. 1 della legge regionale 9 giugno 1998, n. 18; c) il comma 1, dell'Art. 4 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26; d) l'Art. 2 della legge regionale 4 luglio 2003, n. 10; e) il comma 1, dell'Art. 4 della legge regionale 29 luglio 2003, n. 16. Art. 6. Norma finanziaria 1. I risparmi derivanti dall'applicazione della presente legge costituiscono economie di bilancio per l'anno 2007. 2. Il finanziamento di quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge trova copertura negli stanziamenti previsti nella Upb 01.1.001 «Funzionamento del consiglio regionale» la cui entita' sara' annualmente determinata in sede di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 16 maggio 2007 LORENZETTI