Art. 10.
                           S a n z i o n i

1.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato e fatte salve le sanzioni
previste  dalla normativa statale e regionale vigente, chiunque violi
i  divieti, i vincoli e le prescrizioni stabiliti dal presente titolo
e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di  denaro  da  euro 1.000  a  euro  6.000.  2. Al responsabile delle
violazioni  di  cui  al  comma  1, qualora arrechi danno all'ambiente
alterandolo,  deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, si
applicano  le disposizioni statali vigenti in materia di risarcimento
del danno ambientale.