Art. 10. S a n z i o n i 1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, chiunque violi i divieti, i vincoli e le prescrizioni stabiliti dal presente titolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000. 2. Al responsabile delle violazioni di cui al comma 1, qualora arrechi danno all'ambiente alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di risarcimento del danno ambientale.