Art. 12. Tutela delle specie faunistiche e vegetali Disposizioni transitorie 1. Nelle more della revisione organica della disciplina regionale vigente in materia di tutela delle specie in conformita' alla normativa comunitaria, la tutela delle specie faunistiche di cui alle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE resta disciplinata dalla legge regionale 27 agosto 1994; n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attivita' venatoria), e per le specie vegetali di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 31 marzo 1977, n. 17 (Protezione della flora alpina).