Art. 12.
 Tutela delle specie faunistiche e vegetali Disposizioni transitorie

1.  Nelle  more  della  revisione organica della disciplina regionale
vigente  in  materia  di  tutela  delle  specie  in  conformita' alla
normativa comunitaria, la tutela delle specie faunistiche di cui alle
direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE resta disciplinata dalla legge
regionale  27  agosto  1994; n. 64 (Norme per la tutela e la gestione
della  fauna selvatica e per la disciplina dell'attivita' venatoria),
e  per  le  specie  vegetali  di  cui  all'allegato D del decreto del
Presidente   della   Repubblica  n.  357/1997  continuano  a  trovare
applicazione  le  disposizioni  di  cui alla legge regionale 31 marzo
1977, n. 17 (Protezione della flora alpina).