Art. 13.
                      Disposizioni finanziarie

1.   L'onere  derivante  dall'applicazione  del  presente  titolo  e'
determinato  in  euro  100.000  annui  a decorrere dall'anno 2007. 2.
L'onere  di  cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione
della  spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e
del  bilancio  pluriennale  per il triennio 2007/2009, nell'obiettivo
programmatico 2.2.1.08 (Parchi, riserve e beni ambientali).
3.  Al  finanziamento  dell'onere  di  cui  al  comma  1, si provvede
mediante  l'utilizzo  per  pari  importi delle risorse iscritte negli
stessi  bilanci nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al
capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti)
a   valere   sull'apposito  accantonamento  previsto  al  punto  C.l.
dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.
4.  Per  l'applicazione  del  presente titolo, la giunta regionale e'
autorizzata  ad  apportare,  con  propria  deliberazione, su proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio.