Art. 13. Disposizioni finanziarie 1. L'onere derivante dall'applicazione del presente titolo e' determinato in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2007. 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009, nell'obiettivo programmatico 2.2.1.08 (Parchi, riserve e beni ambientali). 3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo per pari importi delle risorse iscritte negli stessi bilanci nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto C.l. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi. 4. Per l'applicazione del presente titolo, la giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.