Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente titolo, si intendono per: a) autoctona: la popolazione o specie che, per motivi storico-ecologici, e' indigena del territorio regionale o di una sua parte; b) biodiversita': la variabilita' degli organismi viventi di ogni origine, degli ecosistemi terrestri, marini ed acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte, ivi inclusa la diversita', nell'ambito delle specie, tra le specie e tra gli ecosistemi; c) carta della natura regionale: la cartografia della naturalita' presente a livello regionale, elaborata in conformita' alla carta della natura di cui all'art. 3, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), e ai contenuti del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 [Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)]; d) conservazione: il complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali o seminaturali e le popolazioni di flora e di fauna selvatiche in uno stato di conservazione soddisfacente; e) ecotipo: la forma morfologicamente distinta entro una specie prodotta dalla selezione naturale; f) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate negli allegati D ed E del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e qualsiasi bene, parte o prodotto ottenuti dall'animale o dalla pianta di tali specie, in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o ad altro elemento di identificazione; g) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche interamente naturali o seminaturali; h) habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat naturali indicati nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, che nel territorio dell'Unione europea, alternativamente: 1) rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale; 2) hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area e' intrinsecamente ristretta; 3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche della Regione biogeografica alpina; i) habitat naturali prioritari: gli habitat naturali di cui alla lettera g) per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilita' particolare e che sono evidenziati nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 con un asterisco; j) habitat naturali di interesse regionale: gli ambienti terrestri o acquatici, di cui all'allegato A, che rappresentano esempi notevoli di caratteristiche tipiche del territorio regionale; k) habitat di una specie: l'ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico; l) introduzione: l'immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale; m) non autoctona: la popolazione o la specie non facente parte della fauna o della flora indigena del territorio regionale o di una sua parte; n) popolazione: l'insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica; o) proposto sito di importanza comunitaria (PSIC): il sito individuato dalla Regione, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea; p) reintroduzione: la traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entita' animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta; q) rete ecologica regionale: la rete ecologica che connette gli ambiti territoriali a maggiore naturalita', costituita dalle aree protette, dai siti della rete Natura 2000, dai siti di interesse naturalistico regionale e dai corridoi ecologici come definiti ed individuati dal PTP; r) rete Natura 2000: la rete ecologica europea, comprendente le zone speciali di conservazione (ZSC) e i siti di importanza comunitaria (SIC) di cui alla direttiva n. 92/43/CEE e le zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva n. 79/409/CEE; s) sito di importanza comunitaria (SIC): il sito che e' stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella Regione o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 in uno stato di conservazione soddisfacente e che puo', inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete Natura 2000, al fine di mantenere la diversita' biologica nella Regione o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i SIC corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione; t) sito di interesse naturalistico regionale (SIR): l'area, geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata, che contribuisce in modo significativo a mantenere o ripristinare un tipo di habitat naturale o seminaturale o di una specie di interesse regionale. Per le specie che occupano ampi territori, i SIR corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione; u) specie: l'insieme di individui o di popolazioni attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura e isolati riproduttivamente da altre specie; v) specie di interesse comunitario: le specie, indicate negli allegati B, D ed E del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 che nel territorio dell'Unione europea, alternativamente: 1) sono in pericolo, con l'esclusione di quelle la cui area di distribuzione naturale si estende in modo marginale sul territorio dell'Unione europea e che non sono in pericolo ne' vulnerabili nell'area del paleartico occidentale; 2) sono vulnerabili quando il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo e' ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio; 3) sono rare quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e, pur non essendo attualmente ne' in pericolo ne' vulnerabili, rischiano di diventarlo a prescindere dalla loro distribuzione territoriale; 4) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della specificita' del loro habitat o delle incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione; w) specie prioritarie: le specie di cui alla lettera v), per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilita' particolare e che sono evidenziate nell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 con un asterisco; x) stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulla specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e l'importanza delle popolazioni nel territorio di riferimento Lo stato di conservazione e' considerato soddisfacente quando: 1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua e puo' continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene; 2) l'area di distribuzione naturale delle specie non e' in declino ne' rischia di declinare in un futuro prevedibile; 3) esiste e continuera' probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinche' le sue popolazioni si mantengano a lungo termine; y) stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'babitat naturale e sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni e la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione e' considerato soddisfacente quando: 1) l'area di distribuzione naturale dell'habitat e la superficie che comprende sono stabili o in estensione; 2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile; 3) lo stato di conservazione delle specie tipiche e' soddisfacente e corrisponde a quanto indicato dalla lettera x); z) zona di protezione speciale (ZPS): il territorio idoneo, per estensione o per localizzazione geografica, alla conservazione delle specie di uccelli di cui alla direttiva n. 79/409/CEE; aa) zona speciale di conservazione (ZSC): il SIC designato secondo la procedura di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle specie per cui il sito e' designato.