Art. 2.
                             Definizioni

1.  Ai  fini  del presente titolo, si intendono per: a) autoctona: la
popolazione  o  specie che, per motivi storico-ecologici, e' indigena
del territorio regionale o di una sua parte;
b)  biodiversita':  la  variabilita'  degli organismi viventi di ogni
origine,  degli  ecosistemi  terrestri,  marini  ed  acquatici  ed  i
complessi  ecologici  di  cui fanno parte, ivi inclusa la diversita',
nell'ambito delle specie, tra le specie e tra gli ecosistemi;
c)  carta  della  natura  regionale: la cartografia della naturalita'
presente  a  livello  regionale,  elaborata in conformita' alla carta
della natura di cui all'art. 3, comma 3, della legge 6 dicembre 1991,
n.  394  (legge quadro sulle aree protette), e ai contenuti del piano
territoriale  paesistico  della  Valle  d'Aosta, ai sensi della legge
regionale  10 aprile 1998, n. 13 [Approvazione del piano territoriale
paesistico della Valle d'Aosta (PTP)];
d)  conservazione:  il complesso di misure necessarie per mantenere o
ripristinare  gli habitat naturali o seminaturali e le popolazioni di
flora   e   di   fauna  selvatiche  in  uno  stato  di  conservazione
soddisfacente;
e)  ecotipo:  la  forma  morfologicamente  distinta  entro una specie
prodotta dalla selezione naturale;
f)  esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie
elencate  negli  allegati  D  ed  E  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  357/1997  e qualsiasi bene, parte o prodotto ottenuti
dall'animale  o  dalla pianta di tali specie, in base ad un documento
di    accompagnamento,    all'imballaggio,   al   marchio   impresso,
all'etichettatura o ad altro elemento di identificazione;
g)   habitat   naturali:  le  zone  terrestri  o  acquatiche  che  si
distinguono  in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche
e biotiche interamente naturali o seminaturali;
h)  habitat  naturali  di interesse comunitario: gli habitat naturali
indicati  nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica
n.    357/1997,    che    nel    territorio    dell'Unione   europea,
alternativamente:
1) rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale;
2)  hanno  un'area  di distribuzione naturale ridotta a seguito della
loro  regressione  o per il fatto che la loro area e' intrinsecamente
ristretta;
3)  costituiscono  esempi  notevoli  di caratteristiche tipiche della
Regione biogeografica alpina;
i)  habitat  naturali  prioritari:  gli  habitat naturali di cui alla
lettera   g)  per  la  cui  conservazione  l'Unione  europea  ha  una
responsabilita'  particolare  e  che sono evidenziati nell'allegato A
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  357/1997 con un
asterisco;
j)  habitat naturali di interesse regionale: gli ambienti terrestri o
acquatici,  di  cui all'allegato A, che rappresentano esempi notevoli
di caratteristiche tipiche del territorio regionale;
k)  habitat  di una specie: l'ambiente definito da fattori abiotici e
biotici  specifici  in  cui  vive la specie in una delle fasi del suo
ciclo biologico;
l)  introduzione:  l'immissione di un esemplare animale o vegetale in
un  territorio  posto  al  di  fuori  della sua area di distribuzione
naturale;
m)  non autoctona: la popolazione o la specie non facente parte della
fauna  o  della  flora indigena del territorio regionale o di una sua
parte;
n)  popolazione:  l'insieme  di  individui  di  una stessa specie che
vivono in una determinata area geografica;
o)   proposto   sito   di  importanza  comunitaria  (PSIC):  il  sito
individuato  dalla  Regione,  trasmesso dal Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del territorio e del mare alla Commissione europea, ma
non  ancora  inserito  negli  elenchi definitivi dei siti selezionati
dalla Commissione europea;
p)  reintroduzione:  la  traslocazione  finalizzata a ristabilire una
popolazione  di  una  determinata  entita'  animale o vegetale in una
parte  del  suo  areale  di  documentata  presenza  naturale in tempi
storici nella quale risulti estinta;
q)  rete  ecologica  regionale:  la  rete  ecologica che connette gli
ambiti  territoriali  a  maggiore  naturalita', costituita dalle aree
protette,  dai  siti  della  rete  Natura 2000, dai siti di interesse
naturalistico  regionale  e  dai  corridoi ecologici come definiti ed
individuati dal PTP;
r)  rete Natura 2000: la rete ecologica europea, comprendente le zone
speciali  di  conservazione  (ZSC) e i siti di importanza comunitaria
(SIC)  di  cui  alla  direttiva  n. 92/43/CEE e le zone di protezione
speciale (ZPS) di cui alla direttiva n. 79/409/CEE;
s)  sito  di  importanza  comunitaria  (SIC):  il  sito  che e' stato
inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e
che,  nella  Regione  o  nelle regioni biogeografiche cui appartiene,
contribuisce  in  modo  significativo a mantenere o a ripristinare un
tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui
all'allegato  B  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
357/1997  in  uno  stato  di  conservazione soddisfacente e che puo',
inoltre,  contribuire  in modo significativo alla coerenza della rete
Natura  2000,  al  fine  di  mantenere  la diversita' biologica nella
Regione  o  nelle  regioni biogeografiche in questione. Per le specie
animali  che  occupano ampi territori, i SIC corrispondono ai luoghi,
all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano
gli   elementi  fisici  o  biologici  essenziali  alla  loro  vita  e
riproduzione;
t)   sito   di   interesse  naturalistico  regionale  (SIR):  l'area,
geograficamente   definita,   la   cui   superficie  sia  chiaramente
delimitata,  che  contribuisce  in  modo  significativo a mantenere o
ripristinare  un  tipo  di  habitat  naturale o seminaturale o di una
specie  di  interesse  regionale.  Per  le  specie  che occupano ampi
territori,  i  SIR  corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di
distribuzione   naturale,   che  presentano  gli  elementi  fisici  o
biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;
u)  specie:  l'insieme  di  individui  o di popolazioni attualmente o
potenzialmente  interfecondi,  illimitatamente ed in natura e isolati
riproduttivamente da altre specie;
v)  specie  di  interesse  comunitario:  le  specie,  indicate  negli
allegati  B,  D  ed  E del decreto del Presidente della Repubblica n.
357/1997 che nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:
1)  sono  in  pericolo,  con  l'esclusione  di  quelle la cui area di
distribuzione  naturale  si  estende in modo marginale sul territorio
dell'Unione  europea  e  che  non  sono  in  pericolo ne' vulnerabili
nell'area del paleartico occidentale;
2)  sono  vulnerabili  quando il loro passaggio nella categoria delle
specie  in  pericolo  e'  ritenuto  probabile  in un prossimo futuro,
qualora persistano i fattori alla base di tale rischio;
3)  sono rare quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e, pur
non essendo attualmente ne' in pericolo ne' vulnerabili, rischiano di
diventarlo a prescindere dalla loro distribuzione territoriale;
4)  sono endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della
specificita'  del  loro habitat o delle incidenze potenziali del loro
sfruttamento sul loro stato di conservazione;
w)  specie  prioritarie: le specie di cui alla lettera v), per la cui
conservazione  l'Unione  europea ha una responsabilita' particolare e
che sono evidenziate nell'allegato B del decreto del Presidente della
Repubblica n. 357/1997 con un asterisco;
x)  stato  di  conservazione di una specie: l'effetto della somma dei
fattori  che,  influendo  sulla  specie,  possono  alterarne  a lungo
termine   la  distribuzione  e  l'importanza  delle  popolazioni  nel
territorio  di  riferimento  Lo stato di conservazione e' considerato
soddisfacente quando:
1)  i  dati  relativi  all'andamento  delle  popolazioni della specie
indicano  che  essa  continua  e  puo'  continuare a lungo termine ad
essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;
2)  l'area  di  distribuzione naturale delle specie non e' in declino
ne' rischia di declinare in un futuro prevedibile;
3)   esiste  e  continuera'  probabilmente  ad  esistere  un  habitat
sufficiente  affinche'  le  sue  popolazioni  si  mantengano  a lungo
termine;
y)  stato  di  conservazione  di un habitat naturale: l'effetto della
somma  dei  fattori  che  influiscono  sull'babitat  naturale e sulle
specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga
scadenza,  la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni e la
sopravvivenza  delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione e'
considerato soddisfacente quando:
1)  l'area di distribuzione naturale dell'habitat e la superficie che
comprende sono stabili o in estensione;
2)   la   struttura  e  le  funzioni  specifiche  necessarie  al  suo
mantenimento  a  lungo  termine  esistono  e  possono  continuare  ad
esistere in un futuro prevedibile;
3)  lo stato di conservazione delle specie tipiche e' soddisfacente e
corrisponde a quanto indicato dalla lettera x);
z)  zona  di  protezione  speciale  (ZPS):  il territorio idoneo, per
estensione  o per localizzazione geografica, alla conservazione delle
specie di uccelli di cui alla direttiva n. 79/409/CEE;
aa) zona speciale di conservazione (ZSC): il SIC designato secondo la
procedura  di  cui  all'art.  3,  comma 2, del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  357/1997,  in  cui sono applicate le misure di
conservazione  necessarie  al  mantenimento  o  al ripristino, in uno
stato  di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle
specie per cui il sito e' designato.