Art. 3. Compiti della Regione 1. La Regione, nel perseguimento delle finalita' di cui al presente titolo, per il tramite delle strutture regionali competenti in materia di aree naturali protette e di gestione della flora e della fauna: a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, le popolazioni di flora e fauna selvatiche e le forme naturali del territorio quali beni da mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente; b) promuove la gestione razionale degli habitat naturali o seminaturali, assicurando al contempo la corretta fruizione antropica del patrimonio naturale; c) istituisce la rete ecologica regionale; d) garantisce il costante monitoraggio della distribuzione degli habitat, effettua studi sulla biologia e sulla consistenza delle popolazioni, anche avvalendosi della collaborazione di istituti universitari e di enti di ricerca; e) promuove la ricerca e le attivita' scientifiche necessarie, ai fini della conoscenza e della salvaguardia della biodiversita'; f) promuove iniziative finalizzate alla diffusione dell'informazione e della sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie; g) promuove il coordinamento tra gli enti competenti in merito alla pianificazione, programmazione e gestione dell'ambiente naturale. 2. La Regione contribuisce alla costituzione della rete Natura 2000. 3. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, provvede, con propria deliberazione e nel rispetto delle modalita' e degli standard indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad individuare: a) i siti in cui si trovano tipi di habitat e specie di cui, rispettivamente, agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 da proporre per la costituzione della rete Natura 2000 (PSIC); b) le ZPS; c) i SIR. 4. La Regione, per il tramite della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, di seguito denominata struttura competente, trasmette l'elenco dei siti individuati ai sensi del comma 3 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 5. Al fine di garantire l'aggiornamento dei dati, la giunta regionale, sulla base delle misure di monitoraggio di cui all'art. 8, effettua una valutazione periodica dell'idoneita' dei siti all'attuazione degli obiettivi di cui alle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE e puo' proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un aggiornamento dell'elenco dei siti stessi, della loro delimitazione e dei contenuti della rela tiva scheda informativa.