Art. 3.
                        Compiti della Regione

1.  La  Regione, nel perseguimento delle finalita' di cui al presente
titolo,  per  il  tramite  delle  strutture  regionali  competenti in
materia  di  aree naturali protette e di gestione della flora e della
fauna:   a)   riconosce  gli  habitat  naturali  e  seminaturali,  le
popolazioni  di  flora  e  fauna  selvatiche  e le forme naturali del
territorio  quali  beni  da  mantenere  in uno stato di conservazione
soddisfacente;
b)   promuove   la   gestione  razionale  degli  habitat  naturali  o
seminaturali, assicurando al contempo la corretta fruizione antropica
del patrimonio naturale;
c) istituisce la rete ecologica regionale;
d)  garantisce  il  costante  monitoraggio  della distribuzione degli
habitat,  effettua  studi  sulla  biologia  e sulla consistenza delle
popolazioni,  anche  avvalendosi  della  collaborazione  di  istituti
universitari e di enti di ricerca;
e)  promuove  la  ricerca  e le attivita' scientifiche necessarie, ai
fini della conoscenza e della salvaguardia della biodiversita';
f)  promuove iniziative finalizzate alla diffusione dell'informazione
e   della   sensibilizzazione   rispetto   ai  valori  naturalistici,
ambientali e della tutela degli habitat e delle specie;
g)  promuove  il coordinamento tra gli enti competenti in merito alla
pianificazione, programmazione e gestione dell'ambiente naturale.
2. La Regione contribuisce alla costituzione della rete Natura 2000.
3. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente,
provvede,  con propria deliberazione e nel rispetto delle modalita' e
degli  standard  indicati  dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, ad individuare:
a)  i  siti  in  cui  si  trovano  tipi  di  habitat e specie di cui,
rispettivamente, agli allegati A e B del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  357/1997  da  proporre per la costituzione della rete
Natura 2000 (PSIC);
b) le ZPS;
c) i SIR.
4. La Regione, per il tramite della struttura regionale competente in
materia  di  aree  naturali protette, di seguito denominata struttura
competente,  trasmette  l'elenco  dei  siti  individuati ai sensi del
comma  3  al  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
5.   Al  fine  di  garantire  l'aggiornamento  dei  dati,  la  giunta
regionale, sulla base delle misure di monitoraggio di cui all'art. 8,
effettua   una   valutazione   periodica   dell'idoneita'   dei  siti
all'attuazione  degli obiettivi di cui alle direttive n. 79/409/CEE e
n.  92/43/CEE  e  puo'  proporre  al  Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del mare un aggiornamento dell'elenco dei
siti stessi, della loro delimitazione e dei contenuti della rela tiva
scheda informativa.