Art. 4. Misure di tutela e di conservazione 1. La giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, adotta ed assicura per le ZSC e le ZPS ricadenti nel territorio regionale le misure di tutela e di conservazione necessarie, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dagli articoli 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva n. 92/43/CEE e 4 della direttiva n. 79/409/CEE, sentiti i comuni territorialmente interessati e gli enti gestori per i siti ricadenti all'interno delle aree protette. Le predette misure possono riguardare anche i SIR e possono comportare, ove occorra, l'approvazione di appositi piani di gestione ai sensi all'art. 6. Le misure di tutela e di conservazione devono garantire l'uso sostenibile delle risorse, tenendo conto del rapporto tra le esigenze di conservazione e lo sviluppo socio-economico delle popolazioni locali.