Art. 4.
                 Misure di tutela e di conservazione

1.   La  giunta  regionale  con  propria  deliberazione,  sentita  la
commissione consiliare competente, adotta ed assicura per le ZSC e le
ZPS  ricadenti  nel  territorio  regionale  le  misure di tutela e di
conservazione   necessarie,   in   conformita'   a  quanto  disposto,
rispettivamente,  dagli  articoli 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva
n.  92/43/CEE  e  4  della  direttiva n. 79/409/CEE, sentiti i comuni
territorialmente  interessati e gli enti gestori per i siti ricadenti
all'interno   delle   aree   protette.  Le  predette  misure  possono
riguardare   anche   i   SIR   e  possono  comportare,  ove  occorra,
l'approvazione  di appositi piani di gestione ai sensi all'art. 6. Le
misure   di   tutela   e  di  conservazione  devono  garantire  l'uso
sostenibile delle risorse, tenendo conto del rapporto tra le esigenze
di  conservazione  e  lo  sviluppo  socio-economico delle popolazioni
locali.