Art. 5. Gestione dei siti della rete Natura 2000 1. La gestione dei siti della rete Natura 2000 e dei SIR ricadenti all'interno di aree protette e' affidata agli enti gestori. 2. La gestione dei siti della rete Natura 2000 e dei SIR non ricadenti all'interno di aree protette e' affidata, sentiti gli enti locali territorialmente interessati: a) agli enti gestori di aree protette limitrofe; b) ai comuni, singolarmente o in forma associata. 3. La gestione e' affidata dalla giunta regionale con propria deliberazione che, mediante appositi accordi con i soggetti gestori individuati, definisce i termini e le modalita' di svolgimento delle relative funzioni, le esigenze di tutela, gli obiettivi di conservazione e le risorse allo scopo necessarie. 4. Gli accordi di cui al comma 3 possono prevedere la facolta' per i soggetti gestori di avvalersi, nello svolgimento delle attivita' di gestione, della collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati, per l'attuazione degli interventi di conservazione e di valorizzazione.