Art. 5.
              Gestione dei siti della rete Natura 2000

1.  La  gestione  dei siti della rete Natura 2000 e dei SIR ricadenti
all'interno  di  aree  protette  e' affidata agli enti gestori. 2. La
gestione  dei  siti  della  rete  Natura 2000 e dei SIR non ricadenti
all'interno  di  aree  protette  e' affidata, sentiti gli enti locali
territorialmente interessati:
a) agli enti gestori di aree protette limitrofe;
b) ai comuni, singolarmente o in forma associata.
3.  La  gestione  e'  affidata  dalla  giunta  regionale  con propria
deliberazione  che,  mediante appositi accordi con i soggetti gestori
individuati,  definisce i termini e le modalita' di svolgimento delle
relative   funzioni,   le   esigenze  di  tutela,  gli  obiettivi  di
conservazione e le risorse allo scopo necessarie.
4.  Gli accordi di cui al comma 3 possono prevedere la facolta' per i
soggetti  gestori  di avvalersi, nello svolgimento delle attivita' di
gestione, della collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati,
per   l'attuazione   degli   interventi   di   conservazione   e   di
valorizzazione.