Art. 6.
                          Piano di gestione

1.  Il  piano di gestione, di seguito denominato piano, identifica le
esigenze ecologiche degli habitat e delle specie e le minacce al loro
mantenimento  in  uno stato di conservazione soddisfacente, definisce
le  strategie  gestionali, le azioni specifiche da intraprendere e le
misure  finalizzate  al  mantenimento  in  uno stato di conservazione
soddisfacente  degli  habitat  e  delle  specie,  comprendenti: a) le
misure  regolamentari,  inclusi  i divieti e le prescrizioni relativi
alle  attivita'  presenti  all'interno  del  sito,  specificandone  i
contenuti e i soggetti coinvolti;
b)  le eventuali integrazioni o modifiche da apportare agli strumenti
di pianificazione, ai piani di settore e ai regolamenti vigenti;
c) il programma degli interventi di conservazione.
2.  La giunta regionale, sulla base delle linee guida per la gestione
dei  siti  della  rete Natura 2000, adottate con decreto del Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio del 3 settembre 2002,
valutata la necessita' di redigere il piano, definisce:
a) gli eventuali ulteriori contenuti specifici del piano;
b)  i  termini  e  le modalita' per la redazione e per l'adozione del
piano;
c) il soggetto incaricato della redazione del piano, ovvero:
1) la Regione, per il tramite della struttura competente, o il comune
territorialmente interessato;
2)  gli  enti  gestori,  per  i siti ricadenti all'interno delle aree
protette.
3.  Il  soggetto incaricato della redazione predispone la proposta di
piano sentiti i soggetti coinvolti dal piano stesso e gli enti locali
territorialmente interessati.
4.  La  proposta  di  piano  e'  trasmessa  alla giunta regionale per
l'approvazione.  Il  piano  approvato  e'  pubblicato  nel Bollettino
ufficiale   della   Regione.   Le  disposizioni  ivi  contenute  sono
immediatamente  vincolanti nei confronti delle amministrazioni, degli
enti  gestori  delle  aree  protette  e  dei  privati e devono essere
attuate dagli enti territorialmente interessati.
5.  All'aggiornamento  del piano, qualora ritenuto necessario anche a
seguito dei risultati delle misure di monitoraggio di cui all'art. 8,
si  provvede  con  le  modalita'  procedimentali  di  cui al presente
articolo.
6.   Nel   caso   di   inadempienza   dei   soggetti   gestori  nella
predisposizione   dei   piani   di   gestione   e   nell'esame  delle
osservazioni, la giunta regionale, previa diffida, esercita il potere
sostitutivo nei confronti dei soggetti inadempienti.