Art. 6. Piano di gestione 1. Il piano di gestione, di seguito denominato piano, identifica le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie e le minacce al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, definisce le strategie gestionali, le azioni specifiche da intraprendere e le misure finalizzate al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie, comprendenti: a) le misure regolamentari, inclusi i divieti e le prescrizioni relativi alle attivita' presenti all'interno del sito, specificandone i contenuti e i soggetti coinvolti; b) le eventuali integrazioni o modifiche da apportare agli strumenti di pianificazione, ai piani di settore e ai regolamenti vigenti; c) il programma degli interventi di conservazione. 2. La giunta regionale, sulla base delle linee guida per la gestione dei siti della rete Natura 2000, adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, valutata la necessita' di redigere il piano, definisce: a) gli eventuali ulteriori contenuti specifici del piano; b) i termini e le modalita' per la redazione e per l'adozione del piano; c) il soggetto incaricato della redazione del piano, ovvero: 1) la Regione, per il tramite della struttura competente, o il comune territorialmente interessato; 2) gli enti gestori, per i siti ricadenti all'interno delle aree protette. 3. Il soggetto incaricato della redazione predispone la proposta di piano sentiti i soggetti coinvolti dal piano stesso e gli enti locali territorialmente interessati. 4. La proposta di piano e' trasmessa alla giunta regionale per l'approvazione. Il piano approvato e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Le disposizioni ivi contenute sono immediatamente vincolanti nei confronti delle amministrazioni, degli enti gestori delle aree protette e dei privati e devono essere attuate dagli enti territorialmente interessati. 5. All'aggiornamento del piano, qualora ritenuto necessario anche a seguito dei risultati delle misure di monitoraggio di cui all'art. 8, si provvede con le modalita' procedimentali di cui al presente articolo. 6. Nel caso di inadempienza dei soggetti gestori nella predisposizione dei piani di gestione e nell'esame delle osservazioni, la giunta regionale, previa diffida, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei soggetti inadempienti.