Art. 7.
                      Valutazione di incidenza

1.  La  valutazione  di  incidenza  costituisce  misura preventiva di
tutela  dei  siti  della  rete Natura 2000 e dei SIR. In relazione ai
piani,   agli  interventi  e  ai  progetti  di  rilevanza  regionale,
interregionale  e  comunale  alla  valutazione  provvede la struttura
competente,  in  conformita'  a  quanto disposto dagli articoli 6 e 7
della direttiva n. 92/43/CEE e 5 e 6 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  357/1997.  2.  I  proponenti  di  piani territoriali,
urbanistici   e   di   settore,  ivi  compresi  i  piani  agricoli  e
faunistico-venatori  e  le loro varianti, predispongono ai fini della
valutazione   di  incidenza,  in  conformita'  ai  contenuti  di  cui
all'allegato  G  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
357/1997  e  agli eventuali ulteriori indirizzi definiti ai sensi del
comma 6, lettera c) apposita relazione tesa ad individuare e valutare
gli  effetti  che  il  piano  puo' avere sul sito, tenuto conto degli
obiettivi di conservazione del medesimo.
3.  I  proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari
al  mantenimento  in  uno  stato di conservazione soddisfacente degli
habitat  e  delle  specie  presenti  nel  sito,  ma che possono avere
incidenze    significative   sul   sito   stesso,   singolarmente   o
congiuntamente   ad   altri  interventi,  presentano  ai  fini  della
valutazione   di  incidenza,  in  conformita'  ai  contenuti  di  cui
all'allegato  G  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
357/1997  e  agli eventuali ulteriori indirizzi definiti ai sensi del
comma  6,  lettera  c),  apposita  relazione  tesa  ad  individuare e
valutare  i principali effetti che detti interventi possono avere sul
sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
4. Per i progetti assoggettati alla valutazione di impatto ambientale
(VIA)  ai  sensi  della  legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 [Nuova
disciplina  della  procedura  di  valutazione  di impatto ambientale.
Abrogazione  della  legge  regionale  4  marzo 1991, n. 6 (Disciplina
della   procedura   di   valutazione  di  impatto  ambientale)],  che
interessano  i PSIC, i SIC, le ZPS, le ZSC e i SIR, la valutazione di
incidenza  e' ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in
tal  caso,  considera  anche  gli  effetti  diretti  ed indiretti dei
progetti  sugli  habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone
sono  stati  individuati.  A tal fine, il proponente deve predisporre
uno  studio  di  impatto  ambientale contenente gli elementi relativi
alla compatibilita' del progetto con le finalita' conservative di cui
al presente titolo, in conformita' ai contenuti di cui all'allegato G
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  357/1997 e agli
eventuali  ulteriori indirizzi definiti ai sensi del comma 6, lettera
c).
5.  I  piani,  gli  interventi  e le relazioni di incidenza di cui ai
commi  2 e 3 sono presentati alla struttura competente. I progetti di
cui  al  comma  4  sono  presentati  contestualmente  alla  struttura
competente e alla struttura regionale competente in materia di VIA.
6.   La   giunta  regionale,  in  conformita'  ai  contenuti  di  cui
all'allegato  G  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
357/1997,  disciplina  ulteriormente  la  procedura di valutazione di
incidenza di piani, di interventi e di progetti, definendo:
a) l'eventuale articolazione in livelli di valutazione;
b)  le  modalita'  di presentazione delle istanze, delle relazioni di
incidenza,  dello  studio  di  impatto  ambientale  e delle eventuali
integrazioni;
c)  gli  eventuali  indirizzi  per  la  redazione  delle relazioni di
incidenza  o  dello  studio  di  impatto  ambientale e le indicazioni
generali  sulle  modalita'  di  progettazione  e  realizzazione degli
interventi;
d)  i  termini  per l'effettuazione della verifica sulle relazioni di
incidenza  e  sullo  studio  di  impatto  ambientale,  al  fine della
valutazione di incidenza;
e)  le  aree  e  gli  interventi  non assoggettati dalla procedura di
valutazione  di  incidenza,  in  relazione  all'accertata  assenza di
effetti compromissori per gli habitat e per le specie tutelati;
f) le modalita' di espressione del parere di valutazione di incidenza
se ricompreso nelle procedure di VIA;
g)  le  modalita'  di partecipazione alle procedure nel caso di piani
interregionali.
7.  Nelle  more  della  definizione  dei  termini  di cui al comma 6,
lettera  d),  la  valutazione  di  incidenza  e' resa dalla struttura
competente  entro  sessanta giorni dal ricevimento delle relazioni di
incidenza  di cui ai commi 2 e 3 e dello studio di impatto ambientale
di cui al comma 4, salvo che siano richiesti elementi integrativi. La
richiesta  di  integrazioni sospende il termine del procedimento fino
alla presentazione degli atti integrativi richiesti.
8.  La  valutazione  di  incidenza  di  piani  o  di  interventi  che
interessano  i  pSIC,  i  SIC,  le  ZPS.,  le  ZSC e i SIR ricadenti,
interamente o parzialmente, in un'area protetta e' eftettuata sentito
l'ente gestore. In tal caso il proponente trasmette all'ente gestore,
contestualmente  alla  presentazione  alla  struttura  competente dei
piani,  degli interventi, dei progetti e delle relazioni di incidenza
o dello studio di impatto ambientale relativi, copia dei medesimi.
9.  L'autonta'  competente  all'approvazione  definitiva  del  piano,
dell'intervento   o   del   progetto  acquisisce  preventivamente  la
valutazione  di  incidenza,  anche  mediante  conferenze  di servizi,
eventualmente  individuando  modalita'  di consultazione dei soggetti
interessati.
10.  Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di
incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili,
il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi
di  rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed
economica,  la  giunta  regionale  adotta  ogni  misura  compensativa
necessaria  per garantire la coerenza globale della rete Natura 2000,
dandone  comunicazione  al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
11.  Qualora  nei  siti  ricadano  tipi  di habitat naturali e specie
prioritari,  il  piano  o  l'intervento  di  cui  sia  stata valutata
l'incidenza  negativa  sul  SIC  puo'  essere realizzato soltanto con
riferimento  ad  esigenze  connesse  alla  salute  dell'uomo  e  alla
sicurezza   pubblica   o  ad  esigenze  di  primaria  importanza  per
l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri
motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.