Art. 7. Valutazione di incidenza 1. La valutazione di incidenza costituisce misura preventiva di tutela dei siti della rete Natura 2000 e dei SIR. In relazione ai piani, agli interventi e ai progetti di rilevanza regionale, interregionale e comunale alla valutazione provvede la struttura competente, in conformita' a quanto disposto dagli articoli 6 e 7 della direttiva n. 92/43/CEE e 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997. 2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono ai fini della valutazione di incidenza, in conformita' ai contenuti di cui all'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e agli eventuali ulteriori indirizzi definiti ai sensi del comma 6, lettera c) apposita relazione tesa ad individuare e valutare gli effetti che il piano puo' avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. 3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano ai fini della valutazione di incidenza, in conformita' ai contenuti di cui all'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e agli eventuali ulteriori indirizzi definiti ai sensi del comma 6, lettera c), apposita relazione tesa ad individuare e valutare i principali effetti che detti interventi possono avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. 4. Per i progetti assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 [Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale)], che interessano i PSIC, i SIC, le ZPS, le ZSC e i SIR, la valutazione di incidenza e' ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tal fine, il proponente deve predisporre uno studio di impatto ambientale contenente gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto con le finalita' conservative di cui al presente titolo, in conformita' ai contenuti di cui all'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e agli eventuali ulteriori indirizzi definiti ai sensi del comma 6, lettera c). 5. I piani, gli interventi e le relazioni di incidenza di cui ai commi 2 e 3 sono presentati alla struttura competente. I progetti di cui al comma 4 sono presentati contestualmente alla struttura competente e alla struttura regionale competente in materia di VIA. 6. La giunta regionale, in conformita' ai contenuti di cui all'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, disciplina ulteriormente la procedura di valutazione di incidenza di piani, di interventi e di progetti, definendo: a) l'eventuale articolazione in livelli di valutazione; b) le modalita' di presentazione delle istanze, delle relazioni di incidenza, dello studio di impatto ambientale e delle eventuali integrazioni; c) gli eventuali indirizzi per la redazione delle relazioni di incidenza o dello studio di impatto ambientale e le indicazioni generali sulle modalita' di progettazione e realizzazione degli interventi; d) i termini per l'effettuazione della verifica sulle relazioni di incidenza e sullo studio di impatto ambientale, al fine della valutazione di incidenza; e) le aree e gli interventi non assoggettati dalla procedura di valutazione di incidenza, in relazione all'accertata assenza di effetti compromissori per gli habitat e per le specie tutelati; f) le modalita' di espressione del parere di valutazione di incidenza se ricompreso nelle procedure di VIA; g) le modalita' di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali. 7. Nelle more della definizione dei termini di cui al comma 6, lettera d), la valutazione di incidenza e' resa dalla struttura competente entro sessanta giorni dal ricevimento delle relazioni di incidenza di cui ai commi 2 e 3 e dello studio di impatto ambientale di cui al comma 4, salvo che siano richiesti elementi integrativi. La richiesta di integrazioni sospende il termine del procedimento fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. 8. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano i pSIC, i SIC, le ZPS., le ZSC e i SIR ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area protetta e' eftettuata sentito l'ente gestore. In tal caso il proponente trasmette all'ente gestore, contestualmente alla presentazione alla struttura competente dei piani, degli interventi, dei progetti e delle relazioni di incidenza o dello studio di impatto ambientale relativi, copia dei medesimi. 9. L'autonta' competente all'approvazione definitiva del piano, dell'intervento o del progetto acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, anche mediante conferenze di servizi, eventualmente individuando modalita' di consultazione dei soggetti interessati. 10. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, la giunta regionale adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete Natura 2000, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 11. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul SIC puo' essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.