Art. 7. D i r e t t o r e 1. Il direttore e' responsabile del funzionamento complessivo dell'IVAT. 2. Per il conferimento dell'incarico di direttore dell'IVAT, trova applicazione l'art. 62, comma 5, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale); l'incarico, di durata quadriennale, e' conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente. 3. Spettano al direttore tutti gli adempimenti che non siano altrimenti riservati agli altri organi dell'IVAT ed in particolare quelli correlati all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 5, 12 e 13 della legge regionale n. 45/1995.