Art. 7.
                          D i r e t t o r e

1.   Il  direttore  e'  responsabile  del  funzionamento  complessivo
dell'IVAT.   2.   Per  il  conferimento  dell'incarico  di  direttore
dell'IVAT,  trova  applicazione  l'art.  62,  comma  5,  della  legge
regionale   23  ottobre  1995,  n.  45  (Riforma  dell'organizzazione
dell'Amministrazione  regionale della Valle d'Aosta e revisione della
disciplina  del  personale);  l'incarico,  di durata quadriennale, e'
conferito   dal   consiglio   di  amministrazione,  su  proposta  del
presidente.
3.  Spettano  al  direttore  tutti  gli  adempimenti  che  non  siano
altrimenti  riservati  agli  altri organi dell'IVAT ed in particolare
quelli correlati all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 5,
12 e 13 della legge regionale n. 45/1995.