Art. 9.
                            S t a t u t o

1.  Salvo  quanto  espressamente  previsto  dalla  presente legge, le
ulteriori  modalita'  di funzionamento dell'IVAT sono stabilite dallo
statuto.  2. Lo statuto e' approvato con il voto favorevole di almeno
quattro   dei  componenti  il  consiglio  di  amministrazione  ed  e'
trasmesso   alla   struttura   regionale  competente  in  materia  di
artigianato  di  tradizione  per le finalita' di cui all'art. 8 della
legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3 (Soppressione della commissione
regionale  di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in
materia  di  controllo  preventivo di legittimita' sugli atti di enti
pubblici non economici dipendenti dalla Regione).