Art. 9. S t a t u t o 1. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, le ulteriori modalita' di funzionamento dell'IVAT sono stabilite dallo statuto. 2. Lo statuto e' approvato con il voto favorevole di almeno quattro dei componenti il consiglio di amministrazione ed e' trasmesso alla struttura regionale competente in materia di artigianato di tradizione per le finalita' di cui all'art. 8 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3 (Soppressione della commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimita' sugli atti di enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione).