ALLEGATO
   Modifiche  al  regolamento  recante  norme  per  l'attuazione  del
programma  operativo  regionale dell'obiettivo 3, emanato con decreto
del  Presidente  della  Regione  n.  0125/Pres.  del 20 aprile 2001 e
successive modifiche e integrazioni.
                               Art. 1.
                       Integrazione al decreto
           del Presidente della Regione n. 0125/Pres./2001
   1.  Dopo  l'art.  75  del  regolamento  emanato  con  decreto  del
Presidente  della  Regione  n.  0125/Pres.  del  20  aprile  2001, e'
aggiunto il seguente:
   "Art. 75-bis (Organizzazione e gestione delle attivita', formative
e  non,  collegate  al  contratto di apprendistato). - 1. Il presente
articolo  disciplina  la  realizzazione e i criteri e le modalita' di
finanziamento   delle   attivita',  formative  e  non,  collegate  al
contratto di apprendistato.
   2.  Le  attivita',  formative  e  non,  collegate  al contratto di
apprendistato,  sono  realizzate  dai soggetti attuatori accreditati,
dalla  Regione, organizzati sottoforma di associazione temporanea, di
cui all'art. 5 del capo terzo del presente regolamento.
   3.  Le  attivita',  formative  e  non,  collegate  al contratto di
apprendistato  disciplinato  dalla  normativa  nazionale  e regionale
vigente, sono le seguenti:
   a) attivita' di formazione esterna all'azienda nei confronti degli
apprendisti relativamente alle seguenti tre tipologie:
   1)   apprendistato   per   l'espletamento  del  diritto-dovere  di
istruzione e formazione;
   2) apprendistato professionalizzante;
   3)  apprendistato  disciplinato ai sensi della legge n. 196 del 24
giugno 1997;
   b) attivita' di formazione dei tutori aziendali;
   c)  attivita'  di  progettazione  e  manutenzione  delle unita' di
Competenza (UC).
   4.  Le  attivita'  formative rivolte agli apprendisti ed ai tutori
aziendali  possono  essere  avviate  senza  alcun  limite inerente il
numero minimo e massimo di allievi, purche' le sedi didattiche, anche
occasionali,  rispondano  ai  requisiti  logistici  e  di adeguatezza
didattica   previsti   dalla   normativa   regionale   in   tema   di
accreditamento  delle  strutture formative. La previsione di percorsi
formativi  individuali  e'  promossa  in  particolari  situazioni che
rendono  di  fatto  estremamente  difficile  la  formazione di gruppi
omogenei.
   5.   Fermo  restando  quanto  previsto  dal  capo  XIII  (I  costi
ammissibili)  del presente regolamento non si riconoscono quali costi
ammissibili  per  la  realizzazione  degli  interventi a favore degli
apprendisti e tutori aziendali:
   a) selezione dei partecipanti;
   b) orientamento;
   c)  retribuzione  degli  apprendisti e dei tutori aziendali per le
ore di formazione;
   d) indennita' di frequenza partecipanti;
   e) stage.
   6. Nella fase di avvio delle attivita' formative viene considerato
il  solo parametro finanziario del costo ora/allievo massimo indicato
in:
   a)  12,50 euro nel caso di ore formative degli apprendisti erogate
con modalita' tradizionali tra cui aula e laboratorio;
   b) 10,00 euro per la formazione dei tutori aziendali;
   c)  8,00  euro nel caso di ore formative degli apprendisti erogate
con modalita' di formazione a distanza assistita;
   d)  5,00  euro nel caso di ore formative degli apprendisti erogate
con modalita' di formazione a distanza non assistita.
   7.   Il   costo   complessivo  del  progetto  riferito  a  ciascun
apprendista  o  a  ciascun  tutore  aziendale  si  determina,  in via
preventiva,  con  l'applicazione della seguente formula: “costo ora
allievo  X  la  somma  del numero delle ore di formazione previste”
(suddivise  a seconda delle modalita' di erogazione e della tipologia
di allievo).
   8.  La formazione dei tutori aziendali non puo' essere erogata con
modalita' di formazione a distanza, ne' assistita, ne' non assistita.
   9.  A  seguito  dell'approvazione  delle attivita' formative viene
erogato un anticipo pari, al massimo, al 75% del costo complessivo di
ciascun  progetto  relativamente  all'annualita'  corrente.  Le somme
erogate   a   titolo   di  anticipazione  devono  essere  coperte  da
fidejussione bancaria o assicurativa.
   10. I soggetti attuatori accreditati dalla regione alla formazione
degli   apprendisti   sono  tenuti  a  rimborsare,  dietro  specifica
richiesta dell'apprendista, le spese derivanti dall'utilizzo di mezzi
pubblici,  nonche'  quelle  connesse  all'uso  personale e collettivo
dell'automezzo  di proprieta' in ragione di 1/5 del costo di un litro
di benzina vigente nel tempo per ogni chilometro di percorrenza. Sono
altresi' ammesse le spese relative al pedaggio autostradale. Le spese
di  viaggio  sono  dovute  solo  qualora  l'apprendista  frequenti un
percorso  formativo  in  un  luogo  distante  piu'  di  30 chilometri
(calcolati   sulla  base  delle  tabelle  ufficiali  ACI)  dalla  sua
residenza  o  dal luogo di lavoro, purche' non coincidente ne' con la
propria  residenza  ne'  con  il  luogo  di lavoro. E' riconosciuta e
rimborsata solo la spesa relativa alla minore tra le due distanze.
   11. I soggetti attuatori accreditati dalla Regione alla formazione
degli  apprendisti presentano entro novanta giorni dalla scadenza del
periodo di accreditamento il rendiconto generale certificato relativo
alle  spese  sostenute  per  l'attivita'  realizzata  nel  periodo di
accreditamento.
   12.  Entro il 31 agosto di ogni anno, il soggetto accreditato puo'
presentare  un  rendiconto  parziale  riferito  alla  sola formazione
erogata agli apprendisti nell'anno solare precedente.
   13.  E' data altresi' facolta' ai soggetti attuatori di presentare
un  ulteriore  rendiconto  parziale  entro il 31 ottobre di ogni anno
riferito  alla  formazione  erogata  entro  il  30  giugno  dell'anno
corrente
   14.   L'approvazione   del  rendiconto  parziale  da  parte  della
direzione:
   a)  determina  la  compensazione  tra  i finanziamenti assegnati o
liquidati a titolo di anticipo e quelli da assegnare a saldo;
   b) la riduzione dell'importo della fidejuissione di una quota pari
all'ammontare delle spese riconosciute ammissibili.
   15.  L'importo massimo rendicontabile tiene conto del fatto che il
finanziamento   relativo  alla  formazione  degli  apprendisti  viene
determinato in ragione delle ore effettive di presenza.
   16.  Relativamente  alle  attivita'  formative  rivolte  ai tutori
aziendali  entro  il  31 agosto di ogni anno, il soggetto accreditato
presenta  un  rendiconto  generale  riferito  alla formazione erogata
nell'anno solare precedente. In tale rendiconto vengono presentate le
spese  riferite  ai  soli  tutori  aziendali  che  hanno  concluso il
percorso  formativo  entro  il  31 dicembre dell'anno precedente. Non
sono previsti rendiconti parziali.
   17.  Il  finanziamento della formazione dei tutori aziendali viene
determinato in ragione delle ore effettive di presenza.
   18.   Le   spese   relative   alle   attivita'  di  aggiornamento,
manutenzione  delle unita' di competenza sono stabilite in termini di
giornate/uomo  di progettazione, analisi e ricerca non superiore alle
otto  giornate  annue, per ciascun comparto, per un importo massimo a
giornata/uomo   di   250,00   e  al  netto  dell'IVA  e  degli  oneri
previdenziali.
   19.  Le  spese  per  la  progettazione delle UC di eventuali nuovi
comparti  individuati  dalla  Regione,  sono  stabilite in termini di
giornate/uomo  di  progettazione,  analisi  e ricerca non superiore a
trenta  giornate,  per  ciascun  compatto,  per  un importo massimo a
giornata/uomo   di   350,00   e  al  netto  dell'IVA  e  degli  oneri
previdenziali.
   20.  Sono  ammissibili  le  spese  di  vitto, alloggio e trasporto
sostenute  dai  coordinatori  e  i  referenti  regionali dei soggetti
attuatori  che  partecipano,  su  invito  della  Regione, ad incontri
specifici  in  materia  (seminari, convegni, tavole rotonde, riunioni
istituzionali) aventi luogo al di fuori dei confini regionali.
   21.  Entro  il  31  agosto  di  ogni anno, il soggetto accreditato
presenta   un   rendiconto   generale   riferito  alle  attivita'  di
aggiornamento,   manutenzione   e   progettazione   delle  unita'  di
competenza  relative  ai comparti previsti dal repertorio dei profili
formativi   per  l'apprendistato  professionalizzante  approvato  con
delibera  giuntale  31  agosto 2006, n. 2023, svolte nell'anno solare
precedente.  All'interno  dello stesso rendiconto vanno evidenziati i
costi di vitto, alloggio e trasporto sostenuti dai coordinatori e dai
referenti  regionali dei soggetti attuatori che hanno partecipano, su
invito  della  Regione,  ad  incontri  specifici in materia fuori dei
confini regionali. Non sono previsti rendiconti parziali.
   22.   Viene   riconosciuto   il  costo  della  certificazione  del
rendiconto nella misura massima di quattro rendiconti annui. Il costo
massimo  ammissibile  per  ciascun  rendiconto  e'  quello  stabilito
dall'art.  6  commi  193 e seguenti della legge regionale 22 febbraio
2000,  n.  2  (Disposizioni del bilancio pluriennale ed annuale della
Regione, legge finanziaria 2000)."
                               Art. 2.
                          Entrata in vigore
   1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
   Visto, il Presidente: Illy