ALLEGATO Modifiche al regolamento recante norme per l'attuazione del programma operativo regionale dell'obiettivo 3, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modifiche e integrazioni. Art. 1. Integrazione al decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres./2001 1. Dopo l'art. 75 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001, e' aggiunto il seguente: "Art. 75-bis (Organizzazione e gestione delle attivita', formative e non, collegate al contratto di apprendistato). - 1. Il presente articolo disciplina la realizzazione e i criteri e le modalita' di finanziamento delle attivita', formative e non, collegate al contratto di apprendistato. 2. Le attivita', formative e non, collegate al contratto di apprendistato, sono realizzate dai soggetti attuatori accreditati, dalla Regione, organizzati sottoforma di associazione temporanea, di cui all'art. 5 del capo terzo del presente regolamento. 3. Le attivita', formative e non, collegate al contratto di apprendistato disciplinato dalla normativa nazionale e regionale vigente, sono le seguenti: a) attivita' di formazione esterna all'azienda nei confronti degli apprendisti relativamente alle seguenti tre tipologie: 1) apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; 2) apprendistato professionalizzante; 3) apprendistato disciplinato ai sensi della legge n. 196 del 24 giugno 1997; b) attivita' di formazione dei tutori aziendali; c) attivita' di progettazione e manutenzione delle unita' di Competenza (UC). 4. Le attivita' formative rivolte agli apprendisti ed ai tutori aziendali possono essere avviate senza alcun limite inerente il numero minimo e massimo di allievi, purche' le sedi didattiche, anche occasionali, rispondano ai requisiti logistici e di adeguatezza didattica previsti dalla normativa regionale in tema di accreditamento delle strutture formative. La previsione di percorsi formativi individuali e' promossa in particolari situazioni che rendono di fatto estremamente difficile la formazione di gruppi omogenei. 5. Fermo restando quanto previsto dal capo XIII (I costi ammissibili) del presente regolamento non si riconoscono quali costi ammissibili per la realizzazione degli interventi a favore degli apprendisti e tutori aziendali: a) selezione dei partecipanti; b) orientamento; c) retribuzione degli apprendisti e dei tutori aziendali per le ore di formazione; d) indennita' di frequenza partecipanti; e) stage. 6. Nella fase di avvio delle attivita' formative viene considerato il solo parametro finanziario del costo ora/allievo massimo indicato in: a) 12,50 euro nel caso di ore formative degli apprendisti erogate con modalita' tradizionali tra cui aula e laboratorio; b) 10,00 euro per la formazione dei tutori aziendali; c) 8,00 euro nel caso di ore formative degli apprendisti erogate con modalita' di formazione a distanza assistita; d) 5,00 euro nel caso di ore formative degli apprendisti erogate con modalita' di formazione a distanza non assistita. 7. Il costo complessivo del progetto riferito a ciascun apprendista o a ciascun tutore aziendale si determina, in via preventiva, con l'applicazione della seguente formula: âcosto ora allievo X la somma del numero delle ore di formazione previsteâ (suddivise a seconda delle modalita' di erogazione e della tipologia di allievo). 8. La formazione dei tutori aziendali non puo' essere erogata con modalita' di formazione a distanza, ne' assistita, ne' non assistita. 9. A seguito dell'approvazione delle attivita' formative viene erogato un anticipo pari, al massimo, al 75% del costo complessivo di ciascun progetto relativamente all'annualita' corrente. Le somme erogate a titolo di anticipazione devono essere coperte da fidejussione bancaria o assicurativa. 10. I soggetti attuatori accreditati dalla regione alla formazione degli apprendisti sono tenuti a rimborsare, dietro specifica richiesta dell'apprendista, le spese derivanti dall'utilizzo di mezzi pubblici, nonche' quelle connesse all'uso personale e collettivo dell'automezzo di proprieta' in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina vigente nel tempo per ogni chilometro di percorrenza. Sono altresi' ammesse le spese relative al pedaggio autostradale. Le spese di viaggio sono dovute solo qualora l'apprendista frequenti un percorso formativo in un luogo distante piu' di 30 chilometri (calcolati sulla base delle tabelle ufficiali ACI) dalla sua residenza o dal luogo di lavoro, purche' non coincidente ne' con la propria residenza ne' con il luogo di lavoro. E' riconosciuta e rimborsata solo la spesa relativa alla minore tra le due distanze. 11. I soggetti attuatori accreditati dalla Regione alla formazione degli apprendisti presentano entro novanta giorni dalla scadenza del periodo di accreditamento il rendiconto generale certificato relativo alle spese sostenute per l'attivita' realizzata nel periodo di accreditamento. 12. Entro il 31 agosto di ogni anno, il soggetto accreditato puo' presentare un rendiconto parziale riferito alla sola formazione erogata agli apprendisti nell'anno solare precedente. 13. E' data altresi' facolta' ai soggetti attuatori di presentare un ulteriore rendiconto parziale entro il 31 ottobre di ogni anno riferito alla formazione erogata entro il 30 giugno dell'anno corrente 14. L'approvazione del rendiconto parziale da parte della direzione: a) determina la compensazione tra i finanziamenti assegnati o liquidati a titolo di anticipo e quelli da assegnare a saldo; b) la riduzione dell'importo della fidejuissione di una quota pari all'ammontare delle spese riconosciute ammissibili. 15. L'importo massimo rendicontabile tiene conto del fatto che il finanziamento relativo alla formazione degli apprendisti viene determinato in ragione delle ore effettive di presenza. 16. Relativamente alle attivita' formative rivolte ai tutori aziendali entro il 31 agosto di ogni anno, il soggetto accreditato presenta un rendiconto generale riferito alla formazione erogata nell'anno solare precedente. In tale rendiconto vengono presentate le spese riferite ai soli tutori aziendali che hanno concluso il percorso formativo entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Non sono previsti rendiconti parziali. 17. Il finanziamento della formazione dei tutori aziendali viene determinato in ragione delle ore effettive di presenza. 18. Le spese relative alle attivita' di aggiornamento, manutenzione delle unita' di competenza sono stabilite in termini di giornate/uomo di progettazione, analisi e ricerca non superiore alle otto giornate annue, per ciascun comparto, per un importo massimo a giornata/uomo di 250,00 e al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali. 19. Le spese per la progettazione delle UC di eventuali nuovi comparti individuati dalla Regione, sono stabilite in termini di giornate/uomo di progettazione, analisi e ricerca non superiore a trenta giornate, per ciascun compatto, per un importo massimo a giornata/uomo di 350,00 e al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali. 20. Sono ammissibili le spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute dai coordinatori e i referenti regionali dei soggetti attuatori che partecipano, su invito della Regione, ad incontri specifici in materia (seminari, convegni, tavole rotonde, riunioni istituzionali) aventi luogo al di fuori dei confini regionali. 21. Entro il 31 agosto di ogni anno, il soggetto accreditato presenta un rendiconto generale riferito alle attivita' di aggiornamento, manutenzione e progettazione delle unita' di competenza relative ai comparti previsti dal repertorio dei profili formativi per l'apprendistato professionalizzante approvato con delibera giuntale 31 agosto 2006, n. 2023, svolte nell'anno solare precedente. All'interno dello stesso rendiconto vanno evidenziati i costi di vitto, alloggio e trasporto sostenuti dai coordinatori e dai referenti regionali dei soggetti attuatori che hanno partecipano, su invito della Regione, ad incontri specifici in materia fuori dei confini regionali. Non sono previsti rendiconti parziali. 22. Viene riconosciuto il costo della certificazione del rendiconto nella misura massima di quattro rendiconti annui. Il costo massimo ammissibile per ciascun rendiconto e' quello stabilito dall'art. 6 commi 193 e seguenti della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Disposizioni del bilancio pluriennale ed annuale della Regione, legge finanziaria 2000)." Art. 2. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy