Art. 2.

   1.  Dopo  l'art.  20-bis  del  decreto del Presidente della Giunta
provinciale  30  ottobre  2000,  n. 39,  e  successive  modifiche, e'
inserito il seguente art. 20-ter:
                            «Art. 20-ter
          Distributori di carburante ad uso privato interno
   1.  Per  impianto  fisso  di  distribuzione  di  carburante ad uso
privato  interno si intende un complesso unitario costituito da uno o
piu'  apparecchi  fissi  o  mobili  di  erogazione  di carburanti per
autotrazione,  con  le relative attrezzature ed accessori, installato
all'interno  di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinato
esclusivamente  al  rifornimento  di  automezzi, macchine operatrici,
elicotteri,  aeromobili  e  natanti  delle  imprese.  Si  considerano
impianti  ad  uso privato interno anche quelli situati all'interno di
aree  di  pertinenza delle pubbliche amministrazioni ad uso esclusivo
dei mezzi delle stesse.
   2.   L'installazione   e  l'esercizio  di  distributori  fissi  di
carburante  ad  uso  privato  interno sono autorizzati dall'Assessore
provinciale  competente.  Essi  non  sono  soggetti al collaudo della
commissione   di   cui  all'art.  23.  L'attivazione  e'  subordinata
all'osservanza  delle  norme  in  materia  di  sicurezza, prevenzione
incendi  e  tutela  dell'ambiente  attestata  da  tecnici qualificati
incaricati  dalla  ditta stessa. Verifiche a campione sono effettuate
dall'Ufficio  provinciale  commercio e servizi d'intesa con l'Ufficio
provinciale Prevenzione incendi e l'Ufficio provinciale tutela acque.
   3. L'autorizzazione e' rilasciata, prescindendo dalla capacita' di
stoccaggio complessiva dei serbatoi, se il parco automezzi e macchine
operatrici  dell'impresa  richiedente  e' di almeno cinque unita'. Si
prescinde  da  tale  numero nel caso di mezzi battipista, elicotteri,
aeromobili  rifornibili  con carburanti per aeromobili, natanti e nel
caso  in  cui  il  richiedente  sia  un  ente pubblico. Ai fini della
determinazione  della consistenza del parco automezzi, ogni automezzo
avente  una  capacita'  di  carico  superiore  alle 3,5 tonnellate e'
considerato  pari  ad  una unita'. Il veicolo avente una capacita' di
carico  inferiore,  immatricolato  come  autocarro, viene considerato
pari  a  mezza  unita'. Nel caso di imprese che svolgono attivita' di
autonoleggio  da  rimessa  e  servizi  di  linea,  l'autobus  con una
capienza  di  almeno  40  posti e' considerato pari ad una unita' e i
veicoli  destinati  al  trasporto di persone equipaggiati con piu' di
nove posti, compreso quello del conducente, pari a mezza unita'. Ogni
altro   automezzo  non  rientrante  nelle  categorie  menzionate,  e'
considerato pari ad un quarto di unita'.
   4.  L'autorizzazione  per  distributori fissi di carburante ad uso
privato  interno,  destinati  a  soddisfare  un pubblico servizio, un
servizio   di  emergenza,  di  protezione  civile  o  altro  servizio
similare,  puo'  essere rilasciata anche all'ente pubblico che svolge
il  servizio.  La  gestione  degli  impianti puo' essere affidata con
contratto  ad  altri  soggetti;  copia dello stesso e' trasmessa alla
Ripartizione provinciale artigianato, industria e Commercio. Gli enti
pubblici  e  le  aziende  a  partecipazione  pubblica  di maggioranza
autorizzati all'installazione e all'esercizio di distributori privati
interni per l'erogazione di gas metano, possono, previo nulla osta da
parte   della   Ripartizione  provinciale  artigianato,  industria  e
commercio,  stipulare convenzioni con altri enti pubblici o aziende a
partecipazione  pubblica al fine di consentire il rifornimento presso
tali impianti degli automezzi di proprieta' di detti enti o aziende.
   5.  Le  imprese  che detengono una quota di almeno il 30 per cento
dell'impresa  titolare  dell'autorizzazione e le imprese, delle quali
l'impresa  titolare  dell'autorizzazione detiene almeno una quota del
30  per cento, possono rifornire presso tale impianto i propri mezzi,
purche'  i  mezzi  abbiano  le  caratteristiche  di  cui  al presente
articolo.
   6.  L'installazione e l'esercizio di piccoli distributori fissi di
carburante ad uso privato interno per l'erogazione di gasolio, aventi
una  capacita' massima di tre metri cubi, destinati esclusivamente al
rifornimento   di  macchine  operatrici  di  un'impresa  o  di  mezzi
battipista,   a   prescindere   dal   loro   numero,   puo'  avvenire
immediatamente dopo la presentazione della denuncia alla Ripartizione
provinciale  artigianato,  industria  e  commercio.  Alla denuncia va
allegata la documentazione attestante l'osservanza delle disposizioni
in  materia  di  sicurezza,  prevenzione  incendi  e  ambientali.  Si
considerano macchine operatrici quelle di cui all'art. 58 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
   7.  Sono  consentiti  l'installazione  e l'esercizio temporaneo di
impianti  mobili di distribuzione di carburante, del tipo autorizzato
dal Ministero dell'interno o altro ente riconosciuto, della capacita'
massima   di   metri   cubi   nove,   da   parte   di  enti  preposti
all'espletamento  di  un  servizio pubblico di emergenza, o per cave,
cantieri  edili  e  stradali,  in  presenza di parco mezzi e macchine
operatrici    rifornibili    prevalentemente    solo    sul    posto.
L'installazione  e l'esercizio possono essere iniziati immediatamente
dopo  la  presentazione  della  denuncia  dell'attivita'  stessa alla
Ripartizione  provinciale  artigianato,  industria  e commercio. Alla
denuncia  va  allegata  copia  dell'approvazione  di tipo di impianto
rilasciata dal Ministero dell'interno.
   8. I titolari e gli esercenti di distributori di carburante ad uso
privato  interno,  sia fissi che mobili, devono osservare le norme di
sicurezza,  prevenzione  incendi  ed ambientali. Essi devono altresi'
tenere   il   registro   di  carico  e  scarico  e  trasmettere  alla
Ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio, entro il
28  febbraio  di ogni anno, il prospetto riepilogativo dei carburanti
erogati nell'anno precedente.
   9.   Fermo   restando   il  rispetto  delle  norme  di  sicurezza,
prevenzione incendi ed ambientali, le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano:
    a) ai distributori di carburante ad uso agricolo per uso proprio,
limitatamente all'erogazione di prodotti denaturati, defiscalizzati o
ad accisa ridotta;
    b)  ai distributori di carburante ad uso privato interno, situati
all'interno  delle  aree  di  pertinenza di pubbliche amministrazioni
statali;
    c)   alla   detenzione   ed  erogazione  di  carburante  mediante
distributori mobili di carburante, del tipo autorizzato dal Ministero
dell'interno  o  da  altro  ente  riconosciuto,  per  un quantitativo
massimo  di  un  metro  cubo,  se  destinato  al rifornimento di sole
macchine operatrici;
    d) alla detenzione di carburante in serbatoi e contenitori mobili
non  interrati,  conformi  alle  norme  di  sicurezza  vigenti per un
quantitativo  massimo di un metro cubo, se il carburante e' destinato
al rifornimento di sole macchine operatrici».