Art. 3. 1. La lettera g), del comma 1, dell'art. 22 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e' cosi' sostituita: «g) se in un impianto privato interno vengono meno le condizioni previste dal presente regolamento per l'esercizio dell'attivita'.» Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 26 marzo 2007 DURNWALDER