Art. 3.

   1.  La  lettera  g),  del  comma  1,  dell'art. 22 del decreto del
Presidente  della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e' cosi'
sostituita:
   «g)  se  in un impianto privato interno vengono meno le condizioni
previste dal presente regolamento per l'esercizio dell'attivita'.»
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nel Bollettino ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
    Bolzano, 26 marzo 2007
                             DURNWALDER