Art. 2.
    Valutazione dell'idoneita' statica degli elementi strutturali

   1.   La   valutazione   dell'idoneita'   statica   degli  elementi
strutturali di cui all'articolo 1 e' eseguita:
    a)  ogni  dieci  anni  dal  rilascio  del certificato di collaudo
statico;
    b)   qualora  si  verifichino  sollecitazioni  straordinarie  che
possano compromettere la capacita' portante della struttura;
    c)  qualora si verifichi una variazione di destinazione d'uso che
comporti un incremento dei sovraccarichi utili.
   2.  Per  la valutazione degli elementi strutturali piu' importanti
sono effettuati i seguenti adempimenti:
    a) ispezione dell'opera;
    b) analisi della storia dell'opera;
    c)  controllo  della documentazione relativa alla qualita' e alle
caratteristiche dei materiali e dei prodotti;
    d) esame delle caratteristiche geologiche del terreno;
    e) controllo della documentazione relativa alle prove di carico;
    f)  esame  del  progetto dell'opera ed in particolare dei calcoli
statici;
    g)  esame e recepimento del piano di manutenzione dell'opera, ove
previsto  dalla  normativa  vigente,  con riferimento alla vita utile
dell'opera ed a quella delle sue parti strutturali;
    h)  ove  necessario,  proposta di eventuali studi, accertamenti e
monitoraggi   periodici   di  elementi  significativi  da  proseguire
nell'ambito dell'esercizio dell'opera.
   3. Nel caso in cui sia disponibile la documentazione di progetto e
di  collaudo  e  non  si  riscontrino  segni  evidenti di degrado, di
riduzione  della  capacita' portante o di variazione delle condizioni
d'uso,   la   valutazione   dell'idoneita'  statica  potra'  avvenire
attraverso  una  ispezione  visiva  e attraverso la valutazione della
documentazione relativa al collaudo originario.
   4.  Nel  caso  in  cui  non  sia  disponibile la documentazione di
progetto  e  di collaudo, si dovra' procedere ad un'adeguata verifica
statica  comprendente la ricostruzione della storia dell'edificio, il
rilievo geometrico dell'edificio e della struttura, prove ed indagini
sui  materiali,  nonche'  eventuali  prove  di  carico,  ove ritenute
necessarie.
   5.  In  caso  di  assenza  o  incompletezza  della  documentazione
tecnica,   questa   verra'   predisposta  in  occasione  della  prima
valutazione  di  idoneita' statica. Per gli elementi strutturali piu'
significativi  sono  eseguiti  opportuni  calcoli  statici  secondo i
metodi  indicati  dal  tecnico incaricato o dalla tecnica incaricata,
eventualmente ragguagliati all'epoca della costruzione.
   6.  La  certificazione  decennale  di idoneita' statica, corredata
della  eventuale  documentazione  reperita  o predisposta allo scopo,
deve  essere depositata presso il servizio provinciale competente per
l'accettazione  delle  denunce  di  opere  in  cemento  armato  o  di
strutture metalliche.