Art. 2. Valutazione dell'idoneita' statica degli elementi strutturali 1. La valutazione dell'idoneita' statica degli elementi strutturali di cui all'articolo 1 e' eseguita: a) ogni dieci anni dal rilascio del certificato di collaudo statico; b) qualora si verifichino sollecitazioni straordinarie che possano compromettere la capacita' portante della struttura; c) qualora si verifichi una variazione di destinazione d'uso che comporti un incremento dei sovraccarichi utili. 2. Per la valutazione degli elementi strutturali piu' importanti sono effettuati i seguenti adempimenti: a) ispezione dell'opera; b) analisi della storia dell'opera; c) controllo della documentazione relativa alla qualita' e alle caratteristiche dei materiali e dei prodotti; d) esame delle caratteristiche geologiche del terreno; e) controllo della documentazione relativa alle prove di carico; f) esame del progetto dell'opera ed in particolare dei calcoli statici; g) esame e recepimento del piano di manutenzione dell'opera, ove previsto dalla normativa vigente, con riferimento alla vita utile dell'opera ed a quella delle sue parti strutturali; h) ove necessario, proposta di eventuali studi, accertamenti e monitoraggi periodici di elementi significativi da proseguire nell'ambito dell'esercizio dell'opera. 3. Nel caso in cui sia disponibile la documentazione di progetto e di collaudo e non si riscontrino segni evidenti di degrado, di riduzione della capacita' portante o di variazione delle condizioni d'uso, la valutazione dell'idoneita' statica potra' avvenire attraverso una ispezione visiva e attraverso la valutazione della documentazione relativa al collaudo originario. 4. Nel caso in cui non sia disponibile la documentazione di progetto e di collaudo, si dovra' procedere ad un'adeguata verifica statica comprendente la ricostruzione della storia dell'edificio, il rilievo geometrico dell'edificio e della struttura, prove ed indagini sui materiali, nonche' eventuali prove di carico, ove ritenute necessarie. 5. In caso di assenza o incompletezza della documentazione tecnica, questa verra' predisposta in occasione della prima valutazione di idoneita' statica. Per gli elementi strutturali piu' significativi sono eseguiti opportuni calcoli statici secondo i metodi indicati dal tecnico incaricato o dalla tecnica incaricata, eventualmente ragguagliati all'epoca della costruzione. 6. La certificazione decennale di idoneita' statica, corredata della eventuale documentazione reperita o predisposta allo scopo, deve essere depositata presso il servizio provinciale competente per l'accettazione delle denunce di opere in cemento armato o di strutture metalliche.