Art. 6. Termini 1. Gli edifici rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento devono essere sottoposti a valutazione di idoneita' statica ogni dieci anni a decorrere dalla data di rilascio del certificato di collaudo statico. 2. Se, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, il certificato e' stato rilasciato da piu' di dieci anni, la valutazione di idoneita' statica deve essere eseguita entro il 2008. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 26 aprile 2007 DURNWALDER