Art. 6.
                               Termini

   1.  Gli  edifici rientranti nel campo di applicazione del presente
regolamento  devono  essere  sottoposti  a  valutazione  di idoneita'
statica  ogni  dieci  anni  a  decorrere  dalla  data di rilascio del
certificato di collaudo statico.
   2. Se, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento,
il  certificato  e'  stato  rilasciato  da  piu'  di  dieci  anni, la
valutazione di idoneita' statica deve essere eseguita entro il 2008.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nel Bollettino Ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
    Bolzano, 26 aprile 2007
                             DURNWALDER