Art. 3. Interventi per l'erogazione di servizi di pubblica utilita' 1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento ed abbandono del territorio, la giunta regionale e' autorizzata a stipulare accordi con i soggetti che mediante una presenza diffusa sul territorio erogano servizi di pubblica utilita' nei piccoli comuni. 2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati a garantire l'erogazione di servizi di pubblica utilita' presso i piccoli comuni anche attraverso centri polifunzionali. 3. Nei centri polifunzionali, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' possibile lo svolgimento congiunto in un solo esercizio dell'attivita' commerciale, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, e di altri servizi di particolare interesse per la collettivita', anche in convenzione con soggetti pubblici o privati. 4. La Regione, previo accordo con gli uffici scolastici regionali, incentiva il mantenimento in attivita' degli istituti scolastici nei piccoli comuni e favorisce la cessione a titolo gratuito ad istituzioni scolastiche di attrezzature informatiche di proprieta' regionale che siano state ammortizzate e dismesse dall'inventario.