Art. 3.
     Interventi per l'erogazione di servizi di pubblica utilita'

1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento ed abbandono del
territorio,  la  giunta  regionale e' autorizzata a stipulare accordi
con  i  soggetti  che  mediante  una  presenza diffusa sul territorio
erogano  servizi  di  pubblica  utilita'  nei  piccoli comuni. 2. Gli
accordi  di  cui al comma 1 sono finalizzati a garantire l'erogazione
di  servizi  di  pubblica  utilita'  presso  i  piccoli  comuni anche
attraverso centri polifunzionali.
3.  Nei  centri  polifunzionali,  ai sensi del decreto legislativo 31
marzo  1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio,  a  norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n.  59)  e'  possibile  lo svolgimento congiunto in un solo esercizio
dell'attivita'  commerciale,  ivi  compresa  la  somministrazione  di
alimenti  e  bevande, e di altri servizi di particolare interesse per
la  collettivita',  anche  in  convenzione  con  soggetti  pubblici o
privati.
4.  La  Regione,  previo accordo con gli uffici scolastici regionali,
incentiva  il mantenimento in attivita' degli istituti scolastici nei
piccoli   comuni  e  favorisce  la  cessione  a  titolo  gratuito  ad
istituzioni  scolastiche  di  attrezzature informatiche di proprieta'
regionale che siano state ammortizzate e dismesse dall'inventario.