Art. 5. Limitazioni all'onere di cofinanziamento da parte dei piccoli comuni 1. La concessione di contributi da parte della Regione ai comuni con popolazione pari od inferiore a mille abitanti, singoli o associati, puo' essere subordinata ad un onere di cofinanziamento posto a carico degli stessi soggetti in misura non superiore al dieci per cento dell'importo totale delle iniziative ammesse a contributo regionale. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in deroga alla normativa regionale vigente, ai bandi da emanarsi a partire dal primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge. Non si applicano ai finanziamenti di cui alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni). 3. Le iniziative, per essere ammesse ai benefici regionali, devono essere in armonia con la programmazione regionale. 4. Gli atti di programmazione di cui al comma 3 possono, in presenza di condizioni di marginalita' socio-economica, prevedere l'estensione delle disposizioni di cui al comma 1 anche ai comuni con popolazione superiore ai mille abitanti.