Art. 5.
Limitazioni all'onere di cofinanziamento da parte dei piccoli comuni

1.  La concessione di contributi da parte della Regione ai comuni con
popolazione  pari od inferiore a mille abitanti, singoli o associati,
puo' essere subordinata ad un onere di cofinanziamento posto a carico
degli  stessi  soggetti  in  misura  non superiore al dieci per cento
dell'importo  totale delle iniziative ammesse a contributo regionale.
2.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1 si applicano, in deroga alla
normativa regionale vigente, ai bandi da emanarsi a partire dal primo
esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente
legge.  Non si applicano ai finanziamenti di cui alla legge regionale
23  febbraio  2004,  n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di
funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni).
3.  Le  iniziative,  per essere ammesse ai benefici regionali, devono
essere in armonia con la programmazione regionale.
4.  Gli atti di programmazione di cui al comma 3 possono, in presenza
di condizioni di marginalita' socio-economica, prevedere l'estensione
delle  disposizioni di cui al comma 1 anche ai comuni con popolazione
superiore ai mille abitanti.