Art. 6.
      Riordino delle disposizioni normative sui piccoli comuni

1.  Entro  un  anno  dall'entrata  in vigore della presente legge, la
giunta  regionale  propone  al  Consiglio  regionale un provvedimento
normativo quale testo unico nel quale sono riunite e coordinate tutte
le  disposizioni  legislative  regionali vigenti, recanti provvidenze
per  i comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti.
2.  Nel  rispetto dei criteri di cui all'art. 2, con il provvedimento
normativo di cui al comma 1 sono introdotte ulteriori disposizioni di
sostegno  per  lo sviluppo dei territori situati nei piccoli comuni e
delle  loro  comunita';  sono  inoltre  previste  ulteriori misure di
semplificazione amministrativa a favore dei piccoli comuni.
3.   I   dati   derivanti   dalle  elaborazioni  di  cui  all'art.  2
costituiscono l'archivio generale dei piccoli comuni del Piemonte, al
quale  riferirsi  per  l'attivazione  delle  politiche  regionali  di
sostegno e perequazione nei loro confronti.