Art. 6. Riordino delle disposizioni normative sui piccoli comuni 1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale propone al Consiglio regionale un provvedimento normativo quale testo unico nel quale sono riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative regionali vigenti, recanti provvidenze per i comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti. 2. Nel rispetto dei criteri di cui all'art. 2, con il provvedimento normativo di cui al comma 1 sono introdotte ulteriori disposizioni di sostegno per lo sviluppo dei territori situati nei piccoli comuni e delle loro comunita'; sono inoltre previste ulteriori misure di semplificazione amministrativa a favore dei piccoli comuni. 3. I dati derivanti dalle elaborazioni di cui all'art. 2 costituiscono l'archivio generale dei piccoli comuni del Piemonte, al quale riferirsi per l'attivazione delle politiche regionali di sostegno e perequazione nei loro confronti.