Art. 8. Agevolazioni tributarie, economiche e fiscali 1. La Regione favorisce, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale, la salvaguardia delle attivita' commerciali e artigiane nei piccoli comuni, con priorita' per i comuni con popolazione pari o inferiore a mille abitanti, in condizioni di marginalita' socio-economica attraverso agevolazioni tributarie e interventi volti al sostegno di tali attivita', proposti dagli operatori di concerto con i comuni interessati.