Art. 8.
            Agevolazioni tributarie, economiche e fiscali

1.  La  Regione  favorisce,  nel  rispetto  di quanto stabilito dalla
normativa  nazionale,  la  salvaguardia delle attivita' commerciali e
artigiane  nei  piccoli  comuni,  con  priorita'  per  i  comuni  con
popolazione  pari  o  inferiore  a  mille  abitanti, in condizioni di
marginalita'  socio-economica  attraverso  agevolazioni  tributarie e
interventi  volti  al  sostegno  di  tali  attivita',  proposti dagli
operatori di concerto con i comuni interessati.