Art. 3.
                         I n t e r v e n t i

    1.  La  Regione,  per  la  realizzazione  delle  finalita' di cui
all'Art.  1,  individua le strategie, gli obiettivi e le modalita' di
intervento   e   di   finanziamento   attraverso   gli  strumenti  di
programmazione regionale.