Art. 4.
                          O b i e t t i v i

    1.  Gli strumenti di programmazione regionale, di cui all'Art. 3,
perseguono i seguenti obiettivi:
      a) rimozione  o  riduzione  delle  condizioni  di  bisogno e di
disagio  delle persone e delle famiglie legate a necessita' di natura
alimentare, favorendo una equa distribuzione delle risorse attraverso
la  raccolta  e  la  distribuzione  dei  generi  alimentari agli enti
assistenziali;
      b) promozione  dello  sviluppo e diffusione della cultura della
nutrizione  e  della prevenzione delle patologie correlate attraverso
interventi e servizi formativi;
      c) creazione   di   modelli   di   partenariato  attraverso  la
promozione  di  accordi  di collaborazione tra le aziende del settore
alimentare  e gli enti assistenziali, al fine di favorire le cessioni
di   beni  non  commerciabili,  ma  ancora  commestibili,  la  tutela
dell'ambiente e la riduzione dei rifiuti;
      d) messa  a  disposizione  di dati e conoscenze funzionali alla
definizione  a  regime  di  requisiti  e  indicatori necessari per la
realizzazione di un sistema di accreditamento.