Art. 11.
                      Commissioni di inchiesta

1.  Il  consiglio  puo'  disporre  inchieste  su  materie di pubblico
interesse.  2.  Il  regolamento del consiglio regionale disciplina la
nomina,  la  composizione,  i  poteri e le modalita' di funzionamento
delle  commissioni  d'inchiesta,  nonche'  il  termine entro il quale
devono  concludere  i  lavori. Tale termine puo' essere prorogato una
sola  volta  e per non piu' di un quarto della durata originariamente
prevista.  La  presidenza  delle  commissioni d'inchiesta e' comunque
riservata ad un consigliere regionale appartenente all'opposizione.
3.  La  commissione  e'  di  norma  composta  in modo da rispecchiare
proporzionalmente  i  gruppi consiliari. Quando lo ritenga opportuno,
il  consiglio regionale puo' istituire una commissione d'inchiesta in
cui maggioranza e opposizione siano egualmente rappresentate.