Art. 11. Commissioni di inchiesta 1. Il consiglio puo' disporre inchieste su materie di pubblico interesse. 2. Il regolamento del consiglio regionale disciplina la nomina, la composizione, i poteri e le modalita' di funzionamento delle commissioni d'inchiesta, nonche' il termine entro il quale devono concludere i lavori. Tale termine puo' essere prorogato una sola volta e per non piu' di un quarto della durata originariamente prevista. La presidenza delle commissioni d'inchiesta e' comunque riservata ad un consigliere regionale appartenente all'opposizione. 3. La commissione e' di norma composta in modo da rispecchiare proporzionalmente i gruppi consiliari. Quando lo ritenga opportuno, il consiglio regionale puo' istituire una commissione d'inchiesta in cui maggioranza e opposizione siano egualmente rappresentate.